Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che aveva imposto l’accredito di 1.000 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero l’8 novembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi dedotto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza e l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha fornito la prova dell’avvenuto accredito, limitandosi, secondo quanto emerge dalla decisione, alla predisposizione della procedura informatica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ritenuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha escluso che la mera predisposizione della procedura informatica possa dimostrare l’esatto adempimento, in assenza della prova dell’effettivo accredito. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente la somma di 1.000 euro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, accessori di legge e attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la finalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano, secondo il titolo ottemperando richiamato, modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione per il caso deciso.
- La mera predisposizione di una procedura informatica o amministrativa non integra l’esatto adempimento di un obbligo pecuniario imposto dal giudicato se l’amministrazione non dimostra l’effettiva attribuzione o disponibilità della somma spettante al beneficiario.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione l’accredito di una somma su uno strumento elettronico nominativo, l’adempimento richiede l’effettivo accredito sul portafoglio del beneficiario, non una semplice attività preparatoria.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine perentorio per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di persistente inottemperanza.
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