Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: della Disposizione Dirigenziale del Comune di Venezia - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita - Settore Sportello Unico Commercio - Servizio Sportello Unico Commercio 5 P.G. N. 566335/2022 del 6.12.2022 avente ad oggetto: “Diniego della domanda prot. Gen. N. 190264/2022 del 29/04/2022 presentata dalla società Angelina S.r.l.s. per occupazione di suolo pubblico in capo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Venezia - San Marco 4591” e di ogni atto a questo avvinto, tra cui la Deliberazione di Giunta Comunale N. 237/2015 del 29.5.2015, la Deliberazione di Giunta Comunale N. 237/2016 del 2.8.2016, la Deliberazione di Giunta Comunale N. 54/2022 del 31.3.2022; di ogni altro atto presupposto, correlato e comunque avvinto, tra i quali la Nota a firma del Dirigente Polizia Locale del Comune di Venezia P.G. N. 443596/2022 del 29.9.2022. Nonché per la richiesta del risarcimento del danno consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione di occupazione di suolo pubblico per un plateatico in Campo San Luca, nonché gli atti pianificatori e istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale fondato sull'inclusione di Campo San Luca tra le aree a pianificazione zero, nelle quali la disciplina comunale vieta l'occupazione di suolo pubblico. Ha dedotto: difetto di motivazione e irragionevolezza delle deliberazioni comunali e del diniego; disparità di trattamento rispetto a Campo San Fantin, ove erano state rilasciate concessioni; contraddittorietà rispetto a una precedente concessione emergenziale rilasciata nel 2021 sul medesimo sedime; travisamento dei fatti, sostenendo l'assenza di un intenso flusso pedonale e il rispetto dei parametri viabilistici; omessa ponderazione degli interessi pubblici, poiché il plateatico avrebbe contrastato l'uso improprio dello spazio pubblico da parte dei turisti. È stata proposta anche domanda di risarcimento del danno consequenziale. Il Comune ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso; il giudice ha ritenuto assorbita tale eccezione, decidendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto legittime le deliberazioni comunali di pianificazione dell'uso del suolo pubblico, espressione di ampia discrezionalità e non soggette a un obbligo puntuale di motivazione. Nel caso concreto, le scelte risultavano comunque precedute da un'istruttoria condivisa con la Soprintendenza e la Regione, documentata dalla conferenza di servizi, e rispettavano l'esigenza di contemperare attività economiche e tutela dei beni paesaggistici e culturali. Il diniego era adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo al divieto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 237/2015 e ai motivi ostativi comunicati alla società. È stata ritenuta infondata la censura di disparità di trattamento, poiché Campo San Fantin e Campo San Luca non presentavano identità assoluta: il primo era oggetto di pianificazione specifica, mentre il secondo rientrava nelle aree a pianificazione zero, assoggettate a regime differenziato. La precedente concessione del 2021, temporanea e collegata all'emergenza COVID-19, non aveva consolidato alcun affidamento né vincolava l'amministrazione nel regime ordinario; non sussisteva quindi contraddittorietà. Il flusso pedonale e il rispetto dei parametri dimensionali erano irrilevanti, perché il divieto derivante dalla pianificazione zero costituiva una preclusione anteriore e assorbente rispetto alla verifica di compatibilità viabilistica. Anche la pretesa funzione deterrente del plateatico rispetto all'uso improprio dello spazio pubblico non imponeva il rilascio della concessione, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità amministrativa. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune di Venezia 3.000 euro, oltre accessori; spese compensate nei rapporti con la Regione del Veneto.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Il giudice ha esaminato la dedotta violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e dell'obbligo di motivazione, escludendola in ragione dell'istruttoria svolta e della motivazione per relationem del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni della società sono state considerate nell'ambito del procedimento, senza che emergessero vizi decisivi.
art. 52, comma 1-ter, d.lgs. 42/2004
La disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche di interesse culturale richiede l'intesa con le autorità di tutela; il requisito è stato ritenuto soddisfatto mediante il coinvolgimento della Soprintendenza e della Regione.
art. 32 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la funzione deterrente del plateatico rispetto all'uso improprio dello spazio pubblico, ma il giudice ha escluso che essa imponesse il rilascio della concessione.
Massime di principio
- Le deliberazioni comunali di pianificazione dell'uso del suolo pubblico, espressione di ampia discrezionalità pianificatoria, non richiedono necessariamente una motivazione puntuale per ogni singola area quando la scelta sia comunque sorretta da un'istruttoria adeguata e documentata.
- Il provvedimento finale può essere motivato per relationem mediante il richiamo puntuale alla disciplina pianificatoria e agli atti procedimentali già conosciuti dall'interessato, purché il rinvio renda comprensibile la ragione del diniego.
- La disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di un'assoluta identità delle situazioni poste a confronto; la diversa disciplina pianificatoria delle aree costituisce una ragione idonea a giustificare trattamenti differenti.
- Una concessione temporanea e derogatoria rilasciata durante un regime emergenziale non consolida un affidamento al mantenimento dell'occupazione e non vincola l'amministrazione nell'applicazione della disciplina ordinaria successiva.
- Quando la pianificazione comunale prevede il divieto di occupazione di una determinata area, tale preclusione è logicamente anteriore e assorbente rispetto alle verifiche concernenti flussi pedonali, dimensioni dell'occupazione o compatibilità viabilistica della singola istanza.
- L'amministrazione non è tenuta a rilasciare una concessione di occupazione di suolo pubblico come strumento indiretto di contrasto all'uso improprio dello spazio pubblico, poiché la scelta dei mezzi per perseguire il decoro urbano rientra nella discrezionalità amministrativa.
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