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Sentenza

Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti, ripristino dello stato dei luoghi e comunicazione dell'avvenuta esecuzione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Sindaco di Chioggia che imponeva alla società proprietaria di determinate aree e alla sua legale rappresentante la rimozione di rifiuti presenti sui mappali indicati, previa redazione di un programma di smaltimento, il conferimento a centri autorizzati tramite ditte specializzate, il ripristino dello stato dei luoghi e la comunicazione dell'avvenuta esecuzione. Sono state dedotte plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il testo della sentenza non specifica il contenuto dei singoli motivi, poiché la controversia è stata definita in ragione dell'annullamento d'ufficio dell'ordinanza da parte del Comune nel corso del giudizio.

La decisione

Il Comune ha annullato in autotutela l'ordinanza impugnata con successivo provvedimento del 2 luglio 2025. Tale annullamento ha attribuito ai ricorrenti l'utilità perseguita con il ricorso, determinando la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto dell'esito del ricorso e dell'evoluzione complessiva della vicenda. L'ordinanza cautelare precedentemente adottata non è stata oggetto di ulteriore decisione sostanziale nella sentenza.

Norme richiamate

  • DGR Veneto n. 3560 del 19 ottobre 1999

    programma di smaltimento dei rifiuti in conformità alla DGR n. 3560 del 19 ottobre 1999

    L'ordinanza impugnata richiamava tale disciplina regionale quale parametro per la redazione del programma di smaltimento; la sentenza non ne esamina il contenuto.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato nel corso del giudizio, attribuendo al ricorrente l'utilità sostanziale perseguita, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regolazione delle spese deve essere effettuata considerando l'esito del ricorso e l'evoluzione complessiva della vicenda; le spese possono essere integralmente compensate quando tale valutazione lo renda equo.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgenti
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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