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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 9.02.2023, e notificata in forma esecutiva il 03.05.2023.

Giustizia amministrativa202501410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 febbraio 2023 e notificata in forma esecutiva il 3 maggio 2023. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva attivato la carta docenti e ha quindi chiesto che fosse accertata tale sopravvenuta esecuzione, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio era stata attivata la carta docenti e risultava così soddisfatta la pretesa esecutiva. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio della soccombenza virtuale, considerando il comportamento processuale del Ministero e il fatto che fossero pendenti numerose controversie e procedure analoghe, circostanza ritenuta idonea a giustificare la compensazione del 50% delle spese. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se durante il processo l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale e la parte ricorrente dà atto dell’avvenuta soddisfazione della pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di sopravvenuta esecuzione del titolo nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
  • La pendenza di numerose controversie e procedure analoghe, unitamente al comportamento processuale dell’amministrazione, può costituire adeguato motivo per compensare parzialmente le spese di lite, pur ponendone la restante parte a carico dell’amministrazione secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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