Cassazione Penale, Ordinanza n. 13721/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Due imputati erano stati condannati in primo grado per truffa in concorso, originariamente contestata come rapina, e per sostituzione di persona in concorso, con pena di un anno di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione a un episodio in cui si sarebbero finti agenti di polizia per entrare nell'abitazione della persona offesa e sottrarre denaro dal portafogli. In appello, su impugnazione dei soli imputati, la Corte territoriale ha riqualificato il capo relativo alla sottrazione del denaro nei termini di furto in abitazione aggravato, mantenendo ferma la pena. In cassazione, uno dei ricorrenti ha dedotto: violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che la nuova qualificazione in furto in abitazione, essendo reato ostativo ai fini dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., comportasse un peggioramento sostanziale della posizione esecutiva; vizi motivazionali sull'identificazione dell'autore del fatto; erroneità della riqualificazione, chiedendo la conferma della truffa; e omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente ha dedotto il solo primo motivo, cioè la violazione del divieto di reformatio in peius per la medesima riqualificazione in furto in abitazione con effetti peggiorativi in executivis. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. La Sezione ha però ritenuto che la questione di diritto posta dal primo motivo richiedesse rimessione alle Sezioni Unite per chiarire se la nozione di pena "più grave, per specie o quantità" includa anche gli effetti peggiorativi in fase esecutiva derivanti dalla diversa qualificazione giuridica del fatto, quando la pena formalmente irrogata resti invariata.
La decisione
La Corte non decide il merito dei ricorsi, ma rimette i ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 618, comma 1, e 610, comma 2, c.p.p., ritenendo la questione di diritto di speciale importanza e potenzialmente foriera di contrasto nella giurisprudenza di legittimità. La decisione è incentrata sul rapporto tra divieto di reformatio in peius e diversa qualificazione giuridica del fatto con ricadute peggiorative sulla fase esecutiva della pena. La Corte ricostruisce il diritto vivente tradizionale, secondo cui la riqualificazione più grave è consentita purché non comporti una pena più grave per specie o quantità, ma dubita che tale impostazione sia compatibile con l'evoluzione della nozione di pena elaborata dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU, specie quando la nuova qualificazione trasforma la pena da suscettibile di esecuzione extramuraria a pena che impone l'inizio dell'espiazione in carcere. Viene quindi sollecitato un chiarimento nomofilattico delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Norma del reato di sostituzione di persona contestato al secondo capo d'imputazione.
Norma utilizzata dalla Corte di appello per riqualificare il fatto del capo 1 come furto in abitazione, con rilevanza anche ai fini della disciplina esecutiva come reato ostativo.
Aggravanti richiamate nel dispositivo di appello per il furto in abitazione riqualificato.
Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado
La Corte richiama il testo della norma per chiarire che la definizione giuridica più grave è astrattamente consentita, ma ne dubita la praticabilità quando la riqualificazione produca un trattamento esecutivo più gravoso e dunque una pena sostanzialmente più grave.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
Norma che prevede, in via generale, la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei casi consentiti, consentendo al condannato di chiedere misure alternative.
art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
Norma che esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione per i reati ostativi; la riqualificazione in furto in abitazione viene ritenuta idonea a precludere il beneficio e quindi a peggiorare la pena in concreto.
Richiamato come espressione del potere-dovere di attribuire al fatto la corretta definizione giuridica nel giudizio di primo grado.
Norma sul potere della sezione di rimettere alle Sezioni Unite le questioni di diritto di speciale importanza.
Norma evocata per la rimessione alle Sezioni Unite in presenza di questione di speciale importanza.
art. 25, secondo comma, Cost.
La Corte richiama la nozione costituzionale di legalità della pena per sostenere che una modifica normativa o interpretativa che trasformi la pena in senso peggiorativo può integrare un aggravamento non consentito retroattivamente.
art. 7 CEDU
Utilizzato come parametro convenzionale per affermare che non possono essere inflitte pene più gravi di quelle previste al momento del fatto e che anche provvedimenti successivi possono incidere sulla portata della pena.
Elenco dei reati ostativi cui il furto in abitazione viene assimilato ai fini delle limitazioni all'esecuzione extramuraria e alla sospensione dell'ordine di esecuzione.
L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis
Richiamata quale disciplina penitenziaria che, per effetto di successive modifiche e della riqualificazione del fatto, incide sulla possibilità di accesso ai benefici.
Richiamato incidentalmente nella parte dedicata all'ingiusta detenzione, come esempio di giurisprudenza che considera la mancata sospensione dell'esecuzione della pena nel calcolo del trattamento sanzionatorio complessivo.
Massime di principio
- Quando l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice di secondo grado può correggere la qualificazione giuridica del fatto in termini più gravi, purché resti fermo il divieto di irrogare una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella stabilita in primo grado.
- Il divieto di reformatio in peius non tutela soltanto la misura aritmetica della pena, ma deve essere letto alla luce della nozione sostanziale di pena elaborata in chiave costituzionale e convenzionale, potendo rilevare anche gli effetti peggiorativi sulla concreta esecuzione della condanna.
- Se la riqualificazione del fatto comporta il passaggio da un reato che consente la sospensione dell'ordine di esecuzione e l'accesso extramurario a un reato ostativo che impone l'ingresso in carcere, può porsi il problema se vi sia una pena sostanzialmente più grave, nonostante l'invarianza formale della condanna.
- La corretta definizione giuridica del fatto resta un potere-dovere del giudice, ma la sua esercitabilità va verificata anche in rapporto alle garanzie di difesa e agli effetti concreti che la diversa qualificazione produce sulla posizione dell'imputato.
- Quando la questione investe il confine tra mera modalità esecutiva e trasformazione della natura della pena, è opportuno l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite per evitare contrasti giurisprudenziali.
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