Cassazione Civile, Ordinanza n. 21042/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato separatamente, poi con ricorsi riuniti, le cartelle di pagamento con cui gli veniva richiesto il bollo per gli anni 2006, 2007 e 2008 relativamente a due motocicli. Sosteneva che i mezzi fossero veicoli storici ultraventennali e quindi esenti dall'imposta. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per uno dei due motoveicoli, mentre per l'altro era stato respinto per mancanza di documentazione sull'anno di costruzione. In appello, la decisione era stata confermata dalla CTR, che aveva ritenuto necessario, per l'esenzione, un accertamento individuale e una determinazione ASI/FMI con natura discrezionale-tecnica, non una mera certificazione di inserimento in elenco. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo, deducendo di aver già prodotto l'elenco FMI e un documento attestante l'immatricolazione del motoveicolo nel 1979; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 63 l. 342/2000, sostenendo che la norma e la giurisprudenza di legittimità richiedono soltanto l'inserimento in elenco, non un certificato individuale; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'impugnazione relativa al fatto che la CTR avrebbe ignorato una domanda concernente uno dei due motocicli.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo. Ha ritenuto erronea l'interpretazione della CTR sull'art. 63 l. 342/2000, chiarendo che la certificazione/individuazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico non è individuale ma avviene mediante un elenco analitico di modelli e marche, avente portata generale e astratta. Richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che, se il veicolo rientra nell'elenco e non è contestata la corrispondenza delle caratteristiche alla categoria, l'esenzione opera. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente contro le cartelle. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per il progressivo consolidarsi della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo
il motivo è stato dedotto per censurare il preteso travisamento dei fatti documentati dal contribuente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
il motivo è stato usato per contestare l'interpretazione dell'art. 63 l. 342/2000 sulla prova dei requisiti di storicità
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza per mancato esame di una domanda
il motivo è stato dedotto per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
mancato esame di una domanda
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia
l'esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli storici dipende dal compimento del trentesimo anno dalla costruzione; per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'esenzione si estende con termine ridotto a venti anni; l'individuazione avviene mediante elenchi ASI/FMI di portata generale e astratta, non tramite certificazione individuale
art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dalla giurisprudenza citata come base della delega all'ASI per l'accertamento costitutivo dei veicoli di interesse storico
Massime di principio
- L'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla legge, ma la prova del requisito può essere fornita mediante l'inserimento del mezzo in un elenco analitico predisposto dall'ente competente, avente portata generale e astratta, non mediante una certificazione individuale del singolo veicolo.
- Quando il veicolo rientra nell'elenco ufficiale dei modelli/marche e l'amministrazione non contesta la corrispondenza delle caratteristiche alla categoria individuata, l'avviso o la cartella per tassa di possesso è illegittimo.
- Se la Corte ritiene corretta la soluzione nel merito e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa.
- L'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge possono concorrere quando il giudice di merito fonda la decisione su una lettura della prova o della norma difforme dal contenuto documentale e dalla giurisprudenza consolidata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20962/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20963/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20964/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2022 del 01/07/2022
- ordinanza_civile · 1 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2022 del 01/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →