Cassazione Civile, Ordinanza n. 02939/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente e i soci avevano impugnato avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2015, con recupero di maggiori IVA e IRAP in capo alla società e di maggiore IRPEF in capo ai soci. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo in sostanza decisive le risultanze di un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione e ritenendo non chiare le modalità di determinazione dei prezzi unitari del carburante contestati. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali indicate in ricorso, deducendo che il giudice tributario aveva attribuito automatica efficacia di giudicato alle risultanze del procedimento penale, senza svolgere un autonomo apprezzamento del materiale probatorio nel giudizio tributario; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non aveva considerato che i prezzi medi del carburante erano stati ricavati dal programma gestionale della società e riportati nel PVC, con dati leggibili e specificamente indicati (benzina e gasolio).
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la CTR aveva errato nell'attribuire sostanziale autorità di giudicato al decreto di archiviazione penale e nel non procedere a una valutazione autonoma delle prove nel processo tributario; inoltre aveva omesso l'esame di un fatto storico decisivo, cioè la provenienza dei prezzi unitari dal sistema gestionale della società e la loro trascrizione nel PVC. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Il giudice tributario non può limitarsi a recepire automaticamente gli esiti del procedimento penale, dovendo valutare autonomamente il materiale probatorio rilevante nel processo tributario.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite e apprezzate dal giudice, non su un automatismo derivante dal processo penale.
Il giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, con motivazione coerente e autonoma.
Richiamato nel motivo per contestare l'uso delle risultanze penali nel giudizio tributario, ma la Corte ribadisce la necessità di una valutazione autonoma in sede fiscale.
Le pronunce penali non spiegano automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario, che mantiene autonomia valutativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Vizio denunciato per violazione di legge, accolto dalla Corte in relazione all'erroneo uso delle risultanze penali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi, accolto perché la CTR non aveva considerato il dato storico della provenienza dei prezzi dal gestionale della società.
Massime di principio
- Nel processo tributario le risultanze del procedimento penale, anche quando sfocino in un decreto di archiviazione, non hanno efficacia vincolante automatica: il giudice tributario deve sempre svolgere una valutazione autonoma e critica di tali elementi insieme alle altre prove acquisite.
- Integra vizio di legittimità la decisione del giudice di merito che si limiti a riprodurre la motivazione del provvedimento penale senza confrontarla con il compendio probatorio fiscale e senza esplicitare un autonomo percorso argomentativo.
- Sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice non consideri un dato storico specificamente allegato e documentato, idoneo da solo a incidere sulla soluzione della controversia, come la derivazione dei prezzi contestati da un sistema gestionale aziendale e la loro trascrizione nel PVC.
- Nel giudizio tributario la contestazione della pretesa impositiva va risolta sulla base delle prove raccolte nel procedimento fiscale, secondo un apprezzamento complessivo e non apodittico degli elementi istruttori.
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