Cassazione Civile, Ordinanza n. 29343/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un debitore, della decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto prescritti i crediti previdenziali e assicurativi portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito. In appello era stato applicato il termine prescrizionale più breve riferito ai crediti originari, anziché quello ordinario decennale. In Cassazione l'agente della riscossione ha dedotto la violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che, essendo la cartella stata notificata e non opposta, il credito fosse soggetto al termine decennale. L'INPS ha proposto due motivi: per alcune cartelle ha dedotto l'interruzione del termine quinquennale per effetto di intimazione di pagamento; per altre ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa durante la pendenza di giudizi di opposizione già proposti dal debitore e poi definiti favorevolmente all'Istituto, con violazione dell'art. 2945 c.c. Anche l'INAIL ha proposto ricorso, lamentando che la Corte territoriale avesse dichiarato la prescrizione senza considerare atti interruttivi non contestati e la pendenza dei giudizi di opposizione alle cartelle e agli avvisi di addebito.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale adesivo proposti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché la procura speciale era invalida: l'ente si era avvalso di un avvocato del libero foro senza che risultasse una specifica e motivata deliberazione idonea a derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi di cassazione. Accoglie invece i ricorsi incidentali dell'INPS e dell'INAIL, ritenendo fondate le censure contro la declaratoria di prescrizione, poiché la Corte d'appello non aveva considerato gli atti interruttivi ritualmente prodotti né l'effetto sospensivo derivante dalla pendenza dei giudizi di opposizione alle cartelle e agli avvisi di addebito. Cassa quindi la sentenza impugnata limitatamente ai ricorsi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
il termine ordinario decennale è invocato dall'agente della riscossione per contestare l'applicazione della prescrizione breve
la Corte d'appello non aveva considerato la sospensione della prescrizione derivante dalla pendenza del giudizio di opposizione; la Corte di cassazione ritiene fondata la doglianza degli enti su questo punto
richiamato insieme all'art. 371 c.p.c. per affermare che i ricorsi successivi al primo si convertono in ricorsi incidentali e devono rispettare il relativo termine
richiamato insieme all'art. 370 c.p.c. per la conversione in ricorso incidentale e per la verifica della tempestività
art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999
l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione
richiamato in relazione all'eventuale applicazione della prescrizione decennale dopo la formazione del giudicato nel giudizio di opposizione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti processuali relativi al contributo unificato
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
richiamato quale base della deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in casi speciali
D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17
richiamati nel quadro della disciplina del ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia
D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato quale fonte del nuovo assetto del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i ricorsi successivi al primo contro la stessa sentenza si convertono in ricorsi incidentali e sono ammissibili solo se rispettano il termine previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dalla forma con cui sono stati proposti.
- Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la difesa mediante avvocati del libero foro nel giudizio di legittimità è residuale e richiede i presupposti legali di deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; in mancanza di specifica deliberazione o dei presupposti convenzionali, la procura speciale è invalida e il ricorso è inammissibile.
- In materia di contributi e crediti previdenziali/assicurativi portati da cartelle o avvisi di addebito, il giudice di merito deve verificare non solo la durata del termine di prescrizione applicabile, ma anche gli atti interruttivi ritualmente acquisiti e la sospensione del termine derivante dalla pendenza del giudizio di opposizione.
- L'opposizione alla cartella esattoriale ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 introduce un ordinario giudizio di cognizione; l'ente creditore mantiene la posizione di attore in senso sostanziale e il decorso della prescrizione deve essere valutato anche alla luce della pendenza e dell'esito di quel giudizio.
- Quando il giudizio di opposizione si conclude con sentenza passata in giudicato, occorre verificare se ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ai fini della decorrenza della prescrizione decennale.
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