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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29337/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente impiegata amministrativa con contratto part-time orizzontale di 20 ore settimanali, dopo aver rifiutato la proposta datoriale di trasformare il rapporto in full time, era stata licenziata per asserita soppressione della posizione lavorativa nell'ambito di una riorganizzazione aziendale legata a un incremento stabile della clientela. Il Tribunale aveva respinto l'impugnazione della lavoratrice, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, dichiarando nullo il licenziamento perché ritenuto privo di giustificato motivo oggettivo e anche ritorsivo, con ordine di reintegrazione e risarcimento. La società ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo: 1) violazione dei limiti al sindacato giudiziale sulle scelte organizzative imprenditoriali e dell'art. 3 L. n. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente qualificato come pretestuosa la riorganizzazione; 2) violazione della disciplina sul licenziamento ritorsivo e dell'art. 1345 c.c., assumendo che il motivo illecito debba essere unico e determinante e che la corte di merito avesse confuso la mancanza di giustificazione oggettiva con la prova della ritorsività; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la disponibilità della lavoratrice a svolgere solo poche ore supplementari e la circostanza che l'altra contabile era già assunta quasi full time, elementi che avrebbero inciso sulla possibilità di redistribuire il carico di lavoro. La Cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, osservando che nei casi di rifiuto del passaggio da part time a full time il datore può recedere solo se prova effettive esigenze economico-organizzative, l'impossibilità di utilizzare diversamente la prestazione e il nesso causale tra tali esigenze e il licenziamento; ha inoltre ribadito che la ritorsività richiede un motivo illecito unico e determinante, da accertarsi in fatto. La Corte di appello, secondo la Cassazione, aveva errato sia nel sindacare la scelta imprenditoriale di assumere una nuova risorsa full time sia nel trascurare fatti decisivi sulla ripartizione dell'orario e sulle disponibilità delle dipendenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi indicati nell'ordinanza, compresa la verifica dell'effettiva impossibilità di utilizzare diversamente la prestazione part-time e dell'eventuale motivo ritorsivo unico e determinante. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 604/1966

    il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere sorretto da effettive esigenze organizzative ed economiche e dall'impossibilità di diversa utilizzazione della prestazione lavorativa.

  • art. 30, comma 1, L. n. 183/2010

    richiamato a sostegno del limite al sindacato giudiziale sulle scelte organizzative dell'imprenditore.

  • art. 41 Cost.

    la libertà di iniziativa economica privata impedisce al giudice di sostituirsi all'imprenditore nelle valutazioni di congruità e opportunità organizzativa.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 18, comma 1, L. n. 300/1970

    richiamato quale base della tutela reintegratoria e risarcitoria in caso di nullità del licenziamento.

  • art. 1345 c.c.

    il motivo illecito rende nullo il licenziamento solo se ha efficacia determinante esclusiva.

  • art. 8 D.lgs. n. 81/2015

    "il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento"

    non esclude in assoluto il recesso per motivo oggettivo, ma impone una rimodulazione dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro.

  • clausola n. 5, punto 2, accordo quadro 6/6/1997 allegato alla direttiva 97/81/CE

    richiamata nel motivo di ricorso in collegamento con la disciplina del part-time e della trasformazione dell'orario.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare le ragioni oggettive del recesso e, per il lavoratore, il carattere ritorsivo del licenziamento grava rispettivamente sulle parti secondo i rispettivi fatti costitutivi.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore part-time che abbia rifiutato la trasformazione del rapporto a tempo pieno, il datore di lavoro non deve provare solo il rifiuto, ma anche le effettive esigenze economico-organizzative che rendono non utilizzabile la prestazione alle condizioni originarie e il nesso causale tra tali esigenze e il recesso.
  • L'art. 8 del D.lgs. n. 81/2015 non vieta in assoluto il licenziamento successivo al rifiuto di trasformare il rapporto, ma sposta il baricentro sull'onere datoriale di dimostrare la reale impossibilità di diversa utilizzazione della prestazione lavorativa.
  • Nel sindacare un licenziamento per ragioni organizzative, il giudice non può sostituirsi all'imprenditore nelle valutazioni di merito sull'opportunità della scelta gestionale, ma deve verificare se la scelta sia effettiva, non pretestuosa e causalmente collegata al recesso.
  • La nullità del licenziamento per motivo illecito richiede che l'intento ritorsivo abbia efficacia determinante ed esclusiva; la semplice illegittimità del giustificato motivo oggettivo non coincide automaticamente con la prova della ritorsione.
  • L'accertamento del motivo ritorsivo e della concreta impossibilità di utilizzazione alternativa della prestazione costituisce questione di fatto, ma il giudice deve considerare tutti i fatti decisivi emersi in causa e non può ometterne la valutazione se idonei a smentire la ricostruzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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