Cassazione Civile, Ordinanza n. 29385/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi del ricorso perché prende atto della rinuncia depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 391 c.p.c., sottoscritta dalla controparte costituita che vi ha aderito incondizionatamente anche quanto alla regolazione delle spese. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese tra le parti e senza raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da una decisione della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato il risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio spettante agli eredi di un soggetto deceduto, condannando al pagamento i soggetti ritenuti responsabili del fatto dannoso e considerando anche la somma dovuta all'INAIL. Gli eredi proponevano ricorso per cassazione affidandolo a un unico articolato motivo, ma nel testo disponibile non è possibile ricostruire il contenuto specifico delle censure, perché la Corte definisce il giudizio sulla base della successiva rinuncia al ricorso. La resistente assicuratrice proponeva controricorso.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata e sottoscritta e quando vi sia adesione della controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può dichiarare la compensazione delle spese processuali se così concordato dalle parti o se comunque emerge dall'atto di rinuncia e dall'adesione della controparte.
- L'estinzione del ricorso per rinuncia esclude la prosecuzione dell'esame dei motivi di impugnazione e impedisce la formazione di una decisione di merito sulla controversia.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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