Cassazione Civile, Ordinanza n. 29335/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato a un lavoratore con contestazione di furto di beni aziendali. Il lavoratore risultava già vittorioso nel giudizio di impugnazione del licenziamento, con sentenza passata in giudicato, e aveva inoltre ottenuto il risarcimento previsto dall'art. 18 St. lav. e un ulteriore ristoro per danno professionale conseguente all'inadempimento dell'ordine di reintegra. In questa sede chiedeva anche il risarcimento di ulteriori pregiudizi: danno alla professionalità per il periodo intercorrente tra licenziamento e reintegra effettiva, danno esistenziale e danno morale da licenziamento ingiurioso. La Corte d'appello aveva negato il danno professionale relativo al periodo precedente alla reintegra sul rilievo che esso fosse già compreso nell'indennità ex art. 18 l. 300/1970; aveva inoltre escluso il danno morale per mancanza di specifiche modalità offensive del recesso. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 18 l. 300/1970 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il ristoro legale non esclude il danno ulteriore, anche per il periodo anteriore alla reintegra; 2) omessa pronuncia sul capo relativo al danno esistenziale; 3) omesso esame/motivazione apparente sul danno morale da licenziamento ingiurioso; 4) violazione delle norme sulle spese, motivo assorbito. La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo e dichiarato assorbito il quarto, cassando la sentenza con rinvio.
La decisione
La Corte ha affermato che l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 l. 300/1970 copre il pregiudizio intrinsecamente connesso alla mancata prestazione lavorativa, ma non esclude il risarcimento di danni ulteriori alla professionalità o all'immagine, sia per il periodo successivo sia per quello anteriore alla reintegra, purché il lavoratore ne dia prova. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di danno esistenziale, che costituiva un capo autonomo e distinto dal danno morale. Invece ha ritenuto infondato il motivo sul danno morale, perché la valutazione dei giudici di merito era congrua e il ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione delle prove. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare le domande alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 L. 300/1970
comma quarto; versione risultante dalla L. n. 108 del 1990; richiamo anche alla versione post L. n. 92/2012 per i casi di nullità
l'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra copre il pregiudizio derivante dalla mancata prestazione lavorativa, ma non preclude il risarcimento di danni ulteriori alla professionalità, all'immagine o di altra natura, se provati
art. 2103 c.c.
richiamato come parametro della tutela della professionalità del lavoratore
art. 360 n. 3 c.p.c.
dedotto per denunciare violazione di legge
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare correttamente il vizio di omessa pronuncia
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte distingue la doglianza di omessa pronuncia da quella di insufficiente motivazione
art. 113 c.p.c.
richiamato per affermare che il giudice applica d'ufficio le norme di diritto, indipendentemente dai richiami della parte
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, rimasto assorbito
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, rimasto assorbito
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per escludere il vizio di insufficienza della motivazione in presenza di doppia conforme
art. 13 co. ...
menzionato solo incidentalmente in chiusura in tema di contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente una precisa identificazione ulteriore
Massime di principio
- Nel regime di tutela reale del lavoratore illegittimamente licenziato, l'indennità ex art. 18 St. lav. copre il danno tipico da mancata esecuzione della prestazione, ma non assorbe automaticamente i danni ulteriori alla professionalità, all'immagine o alla sfera non patrimoniale, purché essi siano specificamente allegati e provati.
- La possibilità di ottenere il risarcimento di danni ulteriori da licenziamento illegittimo non dipende dalla collocazione temporale del pregiudizio rispetto alla sentenza di reintegra: il criterio decisivo è la prova del danno ulteriore e del suo nesso con il licenziamento o con la mancata reintegrazione.
- In tema di danno alla professionalità, il problema è probatorio e non ontologico: il lavoratore deve dimostrare il pregiudizio ulteriore rispetto alla perdita della retribuzione, mentre il datore può provare eventuali emolumenti percepiti nel periodo di sospensione.
- Il danno esistenziale e il danno morale sono componenti distinte del danno non patrimoniale e devono essere autonomamente esaminate; il giudice non può omettere di pronunciarsi su un capo di domanda specificamente introdotto.
- Il danno morale da licenziamento ingiurioso richiede la prova di particolari modalità offensive del recesso; non basta la mera illegittimità del licenziamento né l'attribuzione, nella contestazione disciplinare, di un fatto infamante se non emergono ulteriori modalità di pubblicizzazione o offesa.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: se la censura mira solo a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti, essa è inammissibile o infondata secondo i limiti del giudizio di cassazione.
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