Cassazione Civile, Ordinanza n. 29333/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione con cui, all'esito di precedenti giudizi promossi da tre lavoratori, il consorzio si era impegnato ad assumerli "contestualmente" alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, prevedendo però anche una visita preassuntiva da svolgersi entro una certa data e compatibilmente con i tempi della medicina del lavoro. I lavoratori hanno poi ottenuto in appello la condanna del consorzio al risarcimento del danno per ritardata assunzione, ritenendo che l'assunzione dovesse ritenersi immediata e che la visita medica non costituisse condizione sospensiva. Il consorzio ha impugnato la sentenza deducendo, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione di varie disposizioni sul requisito di idoneità fisica e sulla visita preassuntiva (R.D. 148/1931, CCNL autoferrotranvieri, d.lgs. 81/2008, D.M. trasporti 23 febbraio 1999 n. 88, provvedimento Conferenza Stato-Regioni 30 ottobre 2007, art. 26 d.lgs. 106/2009), sostenendo che la visita dovesse essere necessariamente eseguita prima dell'instaurazione del rapporto e che quindi l'assunzione fosse sospensivamente condizionata al suo esito e alla sua effettuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello non aveva violato le norme invocate, ma aveva compiuto una legittima interpretazione del verbale conciliativo basata sul tenore letterale dell'accordo e sul comportamento complessivo delle parti. In particolare, la clausola sull'"assunzione contestuale" è stata letta come immediatamente vincolante, mentre il riferimento alla visita preassuntiva è stato considerato non come condizione sospensiva dell'obbligo di assunzione. La Corte ha valorizzato anche il fatto che i lavoratori avevano già svolto per anni le stesse mansioni e che il consorzio aveva riconosciuto anzianità di servizio risalente al primo contratto di somministrazione. È stato inoltre osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi, limitandosi a proporre una lettura alternativa dell'accordo senza indicare quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
la doglianza in cassazione deve denunciare una violazione di legge, ma nel caso concreto la censura era in realtà diretta contro l'interpretazione del verbale conciliativo compiuta dal giudice di merito.
R.D. 148/1931, all. a), art. 10, comma 4
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del possesso di idoneità fisica e della visita preassuntiva prima dell'assunzione, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione nella lettura data al verbale.
CCNL autoferrotranvieri, art. 17, comma 5
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi della visita preassuntiva obbligatoria, ma non ritenuto decisivo rispetto all'interpretazione dell'accordo conciliativo.
d.lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lett. a)
la Corte lo considera una ratio rafforzativa non decisiva; inoltre osserva che l'eventuale abrogazione della norma non incide sulla tenuta della decisione.
D.M. Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, art. 1, allegato A, parte I
norma richiamata nel ricorso a sostegno della necessità della visita preassuntiva, senza che la Corte ne ravvisasse violazione nella decisione impugnata.
Provvedimento Conferenza Unificata Stato-Regione 30 ottobre 2007, artt. 1, 4 e 5
richiamato dalla ricorrente tra le fonti che avrebbero imposto la visita preassuntiva; la Corte non accoglie tale lettura come limitativa dell'efficacia dell'accordo conciliativo.
art. 26 d.lgs. 106/2009
norma invocata dalla ricorrente in tema di visita preassuntiva/idoneità, ma non ritenuta idonea a scardinare l'interpretazione dell'accordo effettuata dalla Corte d'appello.
art. 1367 c.c.
il principio di conservazione del contratto non consente al giudice una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti; se non è possibile conservarne gli effetti senza alterarne il contenuto, occorre eventualmente dichiarare la nullità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e per la memoria depositata dalla ricorrente, senza rilievo sul merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non mediante una mera contrapposizione di letture alternative del testo.
- Chi impugna in cassazione una decisione fondata sull'interpretazione di un contratto o di un verbale conciliativo deve specificare quali regole ermeneutiche siano state violate e come, non essendo sufficiente riproporre la tesi già respinta nel merito.
- La clausola che preveda un'assunzione 'contestuale' alla sottoscrizione di un accordo non viene automaticamente trasformata in un'obbligazione subordinata a una visita preassuntiva, se dal testo e dal contesto negoziale emerge una diversa volontà delle parti.
- Il principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. non legittima una ricostruzione sostitutiva della volontà negoziale: il giudice deve preservare gli effetti del negozio entro i limiti del suo contenuto, non riscriverlo.
- La presenza di adempimenti preassuntivi o sanitari può essere valutata come elemento organizzativo o formale dell'attuazione del rapporto, ma non assume di per sé natura di condizione sospensiva dell'obbligo di assunzione se il testo contrattuale e il contesto non lo dimostrano.
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