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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29633/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Firenze e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria dei lavoratori volta ad ottenere il riconoscimento del "nuovo terzo elemento salariale". Le spese sono state compensate per la presenza, all’epoca, di contrastanti pronunce di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti autoferrotranvieri a percepire la voce retributiva accessoria denominata "nuovo terzo elemento salariale" prevista dall’art. 4 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25 luglio 1997. I lavoratori erano stati assunti prima del 1997 con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato. La società sosteneva che la clausola collettiva avesse legittimamente conservato tale emolumento solo per i lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data del 25.7.1997, escludendo chi, come i resistenti, era all’epoca in formazione-lavoro e non aveva mai percepito quella voce. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell’art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984 e la pretesa discriminazione tra dipendenti a tempo indeterminato e lavoratori in formazione-lavoro poi convertiti. Con il secondo motivo deduceva la falsa applicazione dell’art. 4 c.c.n.l. 25.7.1997, sostenendo che la norma fosse destinata solo a salvaguardare chi già godeva del trattamento economico soppresso e non anche i lavoratori che non lo avevano mai percepito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984

    "il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato"

    La norma rileva per gli istituti legati all’anzianità di servizio, ma non comporta il diritto alla conservazione di voci retributive mai percepite dal lavoratore durante il rapporto di formazione e lavoro.

  • art. 3, comma 12, d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984

    "qualora il lavoratore sia assunto entro i limiti di tempo fissati dal presente comma (...) dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio"

    Conferma la computabilità del periodo di formazione nell’anzianità, ma non estende automaticamente al lavoratore convertito emolumenti soppressi e riservati a chi già li percepiva.

  • art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri 25.7.1997

    La clausola collettiva, nel sopprimere il nuovo terzo elemento salariale, può conservarlo solo per i lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula, escludendo i lavoratori in formazione e lavoro poi convertiti, che non ne avevano mai beneficiato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale utilizzato per la decisione dell’ordinanza.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto con entrambi i motivi, come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 4 della Direttiva 99/70/CE

    La Corte esclude il contrasto con la disciplina unionale, rilevando che la fattispecie non riguarda una voce retributiva correlata all’anzianità e che gli Stati membri conservano margine di discrezionalità per i rapporti di formazione professionale.

  • clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    L’Accordo quadro può non applicarsi ai rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato, sicché non vi è preclusione a trattamenti differenziati nella contrattazione collettiva.

  • art. 10, d.lgs. 368/2001

    La Corte lo richiama per evidenziare l’esclusione dei contratti di formazione e lavoro dal campo di applicazione del decreto.

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva sopprime o rimodula una voce retributiva, la sua conservazione in favore di soli lavoratori già beneficiari è legittima se la voce non ha mai fatto parte della retribuzione dei lavoratori esclusi; in tale ipotesi non esiste un diritto quesito da preservare.
  • La computabilità del periodo di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio opera per gli istituti che maturano in base al decorso del tempo, ma non implica la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato fin dalla sua origine né l’automatica estensione di emolumenti soppressi non percepiti in precedenza.
  • La clausola collettiva che, in una riforma della retribuzione, equipari ai soli fini dell’esclusione da nuove voci salariali i lavoratori provenienti da contratto di formazione e lavoro ai neoassunti, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità, non integra di per sé un trattamento discriminatorio.
  • Non sussiste contrasto con la disciplina unionale sui contratti a termine quando la controversia riguarda rapporti di formazione professionale esclusi dall’ambito applicativo della direttiva e dell’accordo quadro, salvo che la pretesa riguardi istituti effettivamente collegati all’anzianità di servizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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