Cassazione Civile, Ordinanza n. 16006/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
L’agente della riscossione aveva pignorato beni mobili rinvenuti presso la sede di una società debitrice iscritta a ruolo. Una terza società aveva proposto opposizione di terzo sostenendo che quei beni, pur trovandosi nei locali della debitrice, le appartenevano. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo idonee a provare la proprietà le scritture contabili prodotte. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, applicando all’opposizione di terzo l’art. 63 d.P.R. n. 602/1973 (già art. 65), e quindi le limitazioni probatorie previste per contestare il pignoramento mobiliare eseguito dall’esattore. La società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.P.R. n. 602/1973: secondo la ricorrente, quella norma disciplinerebbe solo l’attività di pignoramento dell’ufficiale della riscossione e non dovrebbe comprimere il diritto di difesa del terzo nel giudizio di opposizione ex artt. 619 c.p.c. e 58 d.P.R. n. 602/1973; pertanto la proprietà dei beni avrebbe potuto essere provata anche con documentazione diversa da atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello, affermando che l’interpretazione consolidata dell’art. 63 d.P.R. n. 602/1973, quale norma processuale che limita la prova dell’appartenenza dei beni anche nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione mobiliare promossa dall’agente della riscossione, integra diritto vivente. Non essendo emersi mutamenti normativi o ragioni forti per un revirement, la diversa lettura proposta dalla ricorrente non è stata accolta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata proposizione di controricorso da parte dell’agente della riscossione. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le limitazioni probatorie previste dalla norma si applicano anche all’opposizione di terzo avverso l’esecuzione mobiliare promossa dall’agente della riscossione; il terzo deve provare la proprietà dei beni con atto pubblico, scrittura privata autenticata di data anteriore all’anno cui si riferisce il tributo, oppure con sentenza passata in giudicato pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.
artt. 619 c.p.c. e 58 d.P.R. n. 602/1973
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l’opposizione di terzo non sarebbe soggetta alle limitazioni probatorie dell’art. 63 d.P.R. n. 602/1973; tesi però disattesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per escludere che la costituzione dell’agente della riscossione potesse valere come controricorso, pur dimostrando il raggiungimento dello scopo della notificazione.
Richiamato per rilevare l’invalidità della notificazione alla società intimata, non perfezionata per mancata produzione dell’esito della raccomandata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevato il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.
Massime di principio
- Nell’opposizione di terzo all’esecuzione mobiliare promossa dall’agente della riscossione, la prova della proprietà dei beni pignorati è soggetta alle speciali limitazioni previste dalla disciplina della riscossione, e non può essere liberamente fornita con qualsiasi mezzo di prova.
- Quando su una norma processuale si sia formata un’interpretazione consolidata della Corte di cassazione, essa costituisce diritto vivente e può essere superata solo in presenza di forti ragioni giustificative, legate a mutamenti normativi o a evidenti profili di irrazionalità o disfunzione.
- La stabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali prevalgono su letture alternative, benché plausibili sul piano letterale o sistematico, se non vi sono elementi sufficienti per giustificare un revirement.
- Nel giudizio di opposizione di terzo avverso pignoramento eseguito dalla riscossione, la documentazione contabile non è di per sé sufficiente a superare le restrizioni probatorie speciali poste dalla disciplina tributaria-esattoriale, se non rientra nelle forme tipizzate dalla norma.
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