Cassazione Civile, Ordinanza n. 28946/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta per accertare l’esistenza di una servitù di passaggio su una stradina che attraversava un fondo confinante e per ottenere la rimozione delle opere asseritamente ostative al transito. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando il ripristino dei luoghi e la demolizione delle opere; in appello, a seguito del decesso di una parte e della riassunzione del giudizio, la corte territoriale aveva invece riformato la decisione ritenendo che la strada non ricadesse nella proprietà dei convenuti. In cassazione i soccombenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d’appello non avesse considerato documentazione tecnico-catastale e varie consulenze tecniche da cui risultava l’ubicazione della strada nella proprietà dei convenuti; 2) violazione degli artt. 1176 c.c. e 196 c.p.c. per il mancato rinnovo della consulenza tecnica e la mancata sostituzione del c.t.u.; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice attribuito valore alla scrittura privata di vendita del suolo e per avere, secondo i ricorrenti, indebitamente valorizzato prove provenienti da terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che i ricorrenti non avevano illustrato compiutamente le risultanze delle precedenti consulenze né gli errori del consulente posto a base della decisione impugnata; ha inoltre escluso l’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che la corte di merito aveva motivato il proprio convincimento sulla base di una ricostruzione del tracciato della strada e del frazionamento catastale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la decisione di disporre o meno indagini tecniche integrative, la rinnovazione della consulenza o la sostituzione del c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche e non quando si contesti la mera valutazione delle prove; ha aggiunto che le scritture private provenienti da terzi hanno valore indiziario e possono concorrere, insieme agli altri elementi acquisiti, a fondare il convincimento del giudice. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali, una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l’ulteriore importo per contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione è stata definita in conformità alla proposta del consigliere delegato; in caso di definizione conforme si applicano anche le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Dopo la riforma, la specialità della procura per il giudizio di cassazione risulta integrata anche dalla collocazione topografica dell’atto, oltre che dal suo contenuto.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai casi consentiti; non è utilizzabile per contestare la mera valutazione delle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice non abbia osservato il prudente apprezzamento o una regola legale di valutazione della prova; non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria.
È richiamato nel motivo di ricorso per vizio motivazionale, ma la Corte non ravvisa la denunciata carenza, ritenendo la motivazione della sentenza di merito adeguata.
È evocato insieme all’art. 196 c.p.c. per contestare la gestione della consulenza tecnica, ma la Corte afferma che il rinnovo delle indagini tecniche è rimesso al giudice di merito.
La sostituzione del consulente tecnico per gravi motivi è potere esclusivo del giudice di merito e il mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.
È richiamato per sostenere un erroneo governo dell’onere della prova, ma la censura è respinta perché, in realtà, mira a contestare la valutazione del materiale probatorio.
Essendo il ricorso definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna sanzionatoria e quella in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale o l’omesso esame di fatti decisivi deve essere dedotto con assoluta specificità: occorre indicare quali risultanze probatorie siano state trascurate, quali errori siano stati commessi e perché tali elementi sarebbero decisivi, non essendo sufficienti censure generiche o apodittiche.
- La valutazione sull’opportunità di disporre una nuova consulenza tecnica, di integrare le indagini già svolte o di sostituire il consulente tecnico d’ufficio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi tipizzati: non quando si contesta il peso attribuito alle prove, ma solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte ritualmente o abbia disapplicato una regola legale di valutazione della prova.
- Le scritture private provenienti da terzi estranei al giudizio hanno valore meramente indiziario, ma possono concorrere con gli altri elementi istruttori a fondare il convincimento del giudice.
- Una motivazione di merito che ricostruisca in modo coerente il fatto controverso attraverso la valutazione complessiva di documenti catastali, titoli, testimonianze e consulenze tecniche non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio.
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