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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34127/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine dal rifiuto tacito di un’istanza di rimborso IRPEF relativa all’anno 2006, per euro 5.564,92, proposta da un’erede di un ex dipendente di banca. La tesi del contribuente era che, in occasione della liquidazione in capitale una tantum della prestazione spettante dal fondo pensione complementare del personale della banca, il sostituto d’imposta avesse trattenuto un importo eccessivo: pur applicando l’aliquota interna prevista, non avrebbe detratto dalla base imponibile i contributi versati dal lavoratore nel corso del rapporto. In appello erano state censurate la qualificazione della prestazione come accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto previdenziale, la lettura della lettera del fondo pensione e la motivazione della sentenza di merito, ritenuta apparente. La ricorrente ha quindi dedotto violazione degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 nel testo previgente, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso, trattandoli congiuntamente perché connessi. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato il rimborso, osservando che la prestazione erogata dal fondo pensione complementare, in forma di capitale al posto della rendita, costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa e va tassata secondo il relativo regime fiscale. Ha inoltre affermato che la base imponibile non può essere ridotta sottraendo i contributi versati dal lavoratore, poiché il beneficio fiscale previsto per i contributi non riguarda quelli volontari o comunque non versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La Corte ha anche escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo intellegibile le ragioni del rigetto. Nulla è stato disposto sulle spese, per assenza di concreta attività difensiva dell’Agenzia. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La tassazione separata si applica al trattamento di fine rapporto e alle altre indennità/somme indicate dalla norma; nel caso di prestazione in capitale collegata a pensione integrativa, il regime fiscale segue quello della prestazione sostituita, e la base imponibile non si riduce detraendo contributi non dovuti per legge.

  • art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le somme richiamate dalla norma, tra cui il TFR e le indennità equipollenti, sono assoggettate a tassazione separata secondo il meccanismo previsto dall’art. 17.

  • art. 18 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente come parametro per il calcolo della base imponibile; la Corte, seguendo il proprio orientamento, ha escluso che consentisse la detrazione dei contributi versati nel caso concreto.

  • art. 48 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; non sono detraibili, quindi, i contributi volontari o diversi da quelli imposti dalla legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento probatorio è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito non ha male apprezzato il contenuto documentale in modo decisivo rispetto alla qualificazione fiscale della prestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove è stata respinta, non emergendo alcun uso distorto del materiale probatorio idoneo a sovvertire la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione di legge denunciata, ritenendo corretta l’applicazione delle norme fiscali in tema di tassazione della prestazione in capitale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza espone in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare, ove sostitutiva della pensione integrativa spettante al beneficiario, va assoggettata al medesimo regime fiscale della prestazione previdenziale sostituita.
  • Ai fini della determinazione della base imponibile, i contributi versati al fondo non possono essere sottratti se non quando si tratti di contributi previdenziali o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
  • La qualificazione fiscale della somma percepita dipende dalla natura sostanziale della prestazione e non dalla sola veste formale dell’operazione o da una prospettazione della parte.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non ricorre se il percorso argomentativo è chiaro e intellegibile.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio, essendo necessario evidenziare un effettivo travisamento o un uso giuridicamente scorretto della prova.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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