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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34501/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società e un’altra impresa avevano proposto davanti al tribunale un’azione possessoria per ottenere la reintegrazione nel possesso di un piazzale usato per una stazione di rifornimento, dopo che il comune aveva fatto demolire un cordolo in cemento, la recinzione e i cancelli. Il comune, convenuto nel possessorio, ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia appartenesse al giudice amministrativo, perché la demolizione sarebbe stata eseguita in attuazione di precedenti provvedimenti amministrativi, in particolare una comunicazione del 30 luglio 2021 e un’ordinanza del 2017 che intimavano la rimozione di opere abusive su area comunale. Il ricorrente ha dedotto che, essendo il bene parte del patrimonio indisponibile dell’ente e risultando l’attività materiale sorretta da atti autoritativi, il sindacato sulla legittimità di tali atti spettasse al giudice amministrativo. Le controparti non hanno resistito al regolamento. La Corte ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del mezzo, poi ha ritenuto infondata la tesi del comune perché non era stata dimostrata la natura indisponibile del bene: per configurare l’autotutela amministrativa ex art. 823, comma 2, c.c. occorre la prova del doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della destinazione del bene a pubblico servizio e della sua effettiva utilizzazione per fini pubblici. In mancanza di tale prova, l’attività di demolizione è stata qualificata come attività materiale e la giurisdizione è stata riconosciuta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione anche nella fase cautelare del possessorio, ma nel merito ha rigettato il ricorso del comune. Ha affermato che, poiché non era stata provata l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dell’ente, l’azione di demolizione non poteva essere ricondotta all’esercizio di poteri di autotutela amministrativa idonei a radicare la giurisdizione amministrativa. L’attività contestata è stata quindi considerata mera attività materiale lesiva del possesso, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Non sono state liquidate spese, poiché le intimate non hanno svolto attività processuale.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dal comune

  • art. 380-ter c.p.c.

    ha regolato la trattazione camerale del regolamento

  • art. 823, comma 2, c.c.

    "spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico"

    attribuisce all'amministrazione la facoltà di agire in via amministrativa o con i mezzi ordinari, ma l’autotutela presuppone la comprovata appartenenza del bene al demanio o al patrimonio indisponibile

  • art. 826, comma 3, c.c.

    richiamato per il criterio di qualificazione dei beni patrimoniali indisponibili destinati a un pubblico servizio

  • art. 48 c.p.a.

    richiamato dal comune in relazione alla definitività della precedente ordinanza amministrativa per mancata riassunzione

Massime di principio

  • Nel regolamento di giurisdizione, il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina in base al petitum sostanziale, valutato secondo la causa petendi e la natura della posizione dedotta in giudizio, non secondo la sola prospettazione formale delle parti.
  • Le azioni possessorie contro la pubblica amministrazione appartengono al giudice ordinario quando il comportamento contestato si risolve in una mera attività materiale lesiva del possesso e non sia sorretto da un provvedimento amministrativo espressione di poteri autoritativi.
  • Se la tutela richiesta implica, invece, il controllo di legittimità sull’esercizio di poteri pubblici o sull’attuazione di atti amministrativi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
  • L’autotutela amministrativa sui beni pubblici o assimilati richiede la prova dell’effettiva appartenenza del bene al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente; in mancanza di tale prova l’attività dell’amministrazione resta materiale e la controversia va al giudice ordinario.
  • Per qualificare un bene come patrimonio indisponibile non basta la destinazione urbanistica o formale, essendo necessario il doppio requisito della volontà dell’ente di destinarlo a pubblico servizio e della concreta e attuale utilizzazione per tale fine.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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