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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1743/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La C.F.Z.CAR s.r.l., tramite il suo legale rappresentante, impugnava il rigetto dell'istanza di dissequestro su 15 automezzi oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sostenendo che i mezzi non erano mai divenuti di proprietà delle società Plozzer s.r.l. e Lepore s.r.l.: il contratto di compravendita non si sarebbe perfezionato (nessun pagamento, nessuna trascrizione al PRA, nessun aggiornamento della carta di circolazione) e, anzi, con provvedimento ex art. 702bis c.p.c. il contratto era stato poi risolto. Perciò manca il requisito della "disponibilità" dei mezzi in capo agli indagati e non può essere adottata misura cautelare o confisca a carico di un terzo in buona fede ed estraneo al reato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, in tema di confisca per equivalente, la rilevanza non è la titolarità civilistica della proprietà ma la disponibilità/possesso materiale e l'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Il Tribunale d'appello aveva rilevato l'uso palese degli autocarri da parte di Plozzer e Lepore e profili sintomatici di mancanza di buona fede della C.F.Z.CAR (comportamenti contraddittori: prima negazione del trasferimento e richiesta di restituzione, poi domanda di risoluzione del contratto per favorire il dissequestro). Inoltre la risoluzione giudiziale pronunciata dopo il sequestro non poteva pregiudicare diritti già acquisiti dallo Stato a seguito del vincolo. Il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio richiesto (titolarità, estraneità al reato, assenza di profitto e buona fede) e perciò la misura è stata ritenuta legittima. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 702bis c.p.c.

    Utilizzato per segnalare che con provvedimento ex art. 702bis c.p.c. è stata pronunciata la risoluzione del contratto tra le parti; la Corte segnala che tale pronuncia, resa dopo l'apposizione del vincolo, non travolge i diritti acquisiti dallo Stato a favore del sequestro.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nei suoi effetti: la risoluzione contrattuale ha efficacia ex tunc tra le parti, ma non può pregiudicare diritti di terzi acquistati anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione; principio applicato per escludere che la risoluzione potesse annullare il sequestro già operato.

  • art. 1350 cod. civ.

    Richiamato per osservare che il contratto di compravendita non risultava inserito nell'elenco degli atti che richiedono forma scritta ai sensi dell'art.1350, e quindi, secondo il Tribunale, poteva sussistere anche un trasferimento per contratto orale; questo è stato considerato nel valutare la disponibilità materiale dei mezzi.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle precedenti istanze di restituzione proposte dal terzo; il Tribunale ha valutato le diverse iniziative processuali del terzo per ritenere contraddittoria la sua condotta.

  • principio giurisprudenziale sulla confisca per equivalente

    La giurisprudenza di legittimità interpretata e applicata nel caso precisa che la 'disponibilità' ai fini della confisca per equivalente corrisponde alla sfera di possesso e di interessi economici del reo (poteri di fatto), non necessariamente alla titolarità civilistica della proprietà; inoltre il terzo che chiede la restituzione deve dimostrare titolo di proprietà, estraneità al reato, assenza di profitto e buona fede.

Massime di principio

  • Per la confisca per equivalente la "disponibilità" del bene si valuta in termini di possesso e uso effettivo (potere di fatto), non solo sulla base della titolarità formale della proprietà.
  • Il terzo che reclama la restituzione di beni sottoposti a sequestro deve provare non solo il titolo giuridico, ma anche l'estraneità al reato, l'assenza di utilità derivante dal fatto penalmente rilevante e la buona fede (mancanza di negligenza che abbia favorito la disponibilità del bene da parte degli indagati).
  • Una risoluzione contrattuale pronunciata dopo l'intervento del sequestro non annulla automaticamente gli effetti del vincolo già operato a favore dello Stato; i diritti acquisiti prima della trascrizione della domanda di risoluzione restano protetti.
  • Comportamenti processuali contraddittori del terzo (es. prima negare il trasferimento e chiedere restituzione, poi chiedere la risoluzione del contratto) possono essere interpretati come indizio di mancanza di buona fede e indebolire la pretesa restitutoria.
  • L'assenza di formalità pubbliche (mancata trascrizione al PRA, mancato aggiornamento della carta di circolazione) non esclude automaticamente la rilevanza della disponibilità ai fini penali se è dimostrabile l'uso effettivo del bene da parte degli indagati.

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