Cassazione Civile, Ordinanza n. 30873/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2015 con cui venivano recuperati maggiori IRPEF, IRAP e IVA, perché l'Ufficio riteneva che un esercizio commerciale avesse occultato ricavi tramite irregolare emissione di scontrini fiscali, omessa registrazione di tre fatture relative alla vendita di pneumatici e disconoscimento di costi non inerenti; era inoltre contestata l'asserita pratica di sconti inesistenti indicati allo scopo di annullare ricavi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto. In appello, la CTR della Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio sul merito dell'accertamento, ma aveva compensato le spese di entrambi i gradi. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il capo sulle spese, deducendo: (i) violazione delle norme processuali e tributarie sulla condanna alle spese, perché essendo stato vittorioso in entrambi i gradi di merito avrebbe dovuto ottenere la soccombenza integrale dell'Ufficio; (ii) motivazione apparente o contraddittoria sulla compensazione, per avere il giudice d'appello richiamato generiche difficoltà interpretative senza spiegarle. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando a sua volta la decisione di merito che aveva ritenuto non provata la pretesa fiscale: con il primo motivo lamentava violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che dai controlli sui clienti, dagli scontrini recanti diciture come 'abbuono', 'corrispettivo non riscosso' e 'transazione annullata', e dalle dichiarazioni di terzi risultava l'esistenza di ricavi non contabilizzati; con il secondo motivo deduceva motivazione apparente/nullità della sentenza, per avere la CTR affermato che l'Ufficio non aveva fornito elementi certi e concreti senza illustrare il percorso logico seguito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le censure sulla motivazione e sull'onere della prova: ha osservato che la CTR aveva espresso un percorso logico comprensibile, fondato sul mancato deposito del giornale di fondo elettronico del misuratore fiscale e sull'assenza di riscontri idonei a confermare le presunzioni dell'Ufficio; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza che mirava a una nuova valutazione delle prove. Ha invece accolto il ricorso principale del contribuente limitatamente al capo sulle spese, rilevando che la CTR aveva disposto la compensazione senza indicare in concreto le ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., ma si era limitata a un generico riferimento a difficoltà interpretative delle norme vigenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in parte, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame esclusivamente sul regolamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene evocato come norma sul vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e delle spese di lite
le spese seguono la soccombenza salvo i casi di compensazione consentiti dall'art. 92 c.p.c.; la compensazione richiede una motivazione concreta
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione comprensibile e logicamente sviluppata
norma sull'onere della prova, invocata dal Fisco per sostenere l'erronea valutazione probatoria
richiamati in tema di presunzioni semplici e di loro utilizzo nella ricostruzione dei ricavi
artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 111 Cost.
evocato a garanzia della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione tra le parti non può essere disposta in modo apodittico, ma richiede l'esplicitazione di ragioni effettive e riconducibili alle ipotesi normative applicabili; un generico richiamo a non meglio precisate difficoltà interpretative non basta.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- In materia di accertamento dei ricavi di un esercizio commerciale, il mancato deposito del giornale di fondo elettronico del misuratore fiscale può impedire di smentire o verificare la pretesa fiscale, ma la valutazione dell'idoneità degli elementi probatori resta rimessa al giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre il vizio se la decisione espone, anche sinteticamente, le ragioni del convincimento e i dati istruttori valorizzati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30722/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →