Cassazione Civile, Ordinanza n. 23006/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, dopo il rigetto da parte della Commissione territoriale e dei giudici di merito delle domande di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Con l'unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., l'erronea applicazione dell'art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe indicato in modo adeguato le fonti consultate per valutare la situazione del Paese di origine, rendendo così non verificabile l'attualità delle informazioni poste a base del diniego della protezione sussidiaria. In sostanza lamentava che il giudice di merito avesse escluso la violenza indiscriminata senza un corretto e aggiornato supporto informativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata indicazione delle fonti, osservando che la Corte d'appello aveva invece espressamente richiamato fonti informative, anche tipizzate e di pubblico accesso, tra cui UNHCR ed EASO, oltre ad altre organizzazioni internazionali. Ha poi rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali fonti alternative, più aggiornate e pertinenti, fossero state già dedotte nei giudizi di merito e in che modo dimostrassero una situazione diversa, mentre si era limitato a contestare genericamente l'attualità del quadro paese senza allegare specificamente la sussistenza di violenza indiscriminata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata rituale attività difensiva del Ministero; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
la protezione sussidiaria richiede l'accertamento di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
le fonti informative richiamate possono essere anche tipizzate, pubbliche, liberamente consultabili e verificabili, come UNHCR ed EASO
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007, la censura sulla valutazione del quadro paese è inammissibile se non indica specificamente quali fonti più aggiornate e pertinenti siano state già prodotte nei gradi di merito e quale diversa situazione esse dimostrino.
- Quando la sentenza di merito richiama fonti informative tipizzate e di pubblico accesso, la contestazione in cassazione non può risolversi in una deduzione generica di inattualità del quadro istruttorio, ma deve confrontarsi puntualmente con le fonti utilizzate dal giudice.
- L'onere di specificità del motivo di ricorso impone al ricorrente di allegare non solo l'errore denunciato, ma anche gli elementi fattuali e documentali idonei a dimostrare la diversa situazione che si assume non considerata dal giudice di merito.
- Per escludere la protezione sussidiaria per violenza indiscriminata non basta una critica astratta alla motivazione: occorre contestare specificamente l'accertamento del giudice con fonti informative alternative e attuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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