Cassazione Civile, Ordinanza n. 07464/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, già dipendente delle Ferrovie dello Stato e poi transitato alle dipendenze di un Comune in base alla disciplina sul passaggio del personale, aveva ottenuto in precedenza un giudicato che gli riconosceva il diritto a conservare, se più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, tenendo conto anche delle c.d. concessioni di viaggio. Sulla base di tale giudicato, egli ha agito nuovamente chiedendo la condanna del Comune al pagamento di differenze retributive quantificate assumendo come valore economico delle concessioni di viaggio una somma mensile fissa. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che fosse onere del lavoratore allegare e provare non solo il valore delle concessioni, ma anche che il trattamento complessivo nel precedente impiego fosse superiore a quello comunale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione delle norme sull'onere della prova e sulla distribuzione dei mezzi istruttori, sostenendo che, essendo già accertato il titolo giudiziale del credito, spettasse all'amministrazione comparare i trattamenti economici e provare l'eventuale insussistenza del differenziale; violazione dei principi di vicinanza e disponibilità della prova, perché i dati necessari alla comparazione sarebbero stati nella disponibilità del Comune; nullità della sentenza per contraddittorietà e per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione al richiamo del riassorbimento e alla mancata ammissione di prove testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la regola di riparto dell'onere di allegazione e prova applicata dalla Corte territoriale. Ha affermato che, una volta formatosi il giudicato sul diritto del lavoratore a conservare il trattamento più favorevole e a ottenere l'eventuale differenza mediante assegno ad personam, il creditore poteva limitarsi a far valere il proprio titolo giudiziale, mentre spettava al Comune dimostrare che, in concreto, il trattamento applicato non era inferiore o che il credito era comunque estinto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando i corretti criteri di riparto dell'onere probatorio e valutando anche l'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, procedendo alla comparazione dei trattamenti economici e alla verifica dell'esistenza del differenziale. I restanti motivi sono stati assorbiti. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per ribadire che, in presenza di un credito già accertato in giudicato, il creditore deve provare il titolo del diritto e allegare l'inadempimento, mentre incombe al debitore la prova del fatto estintivo o impeditivo.
Richiamato nel ricorso come norma violata; la decisione si fonda però soprattutto sul corretto riparto dell'onere probatorio e non su un autonomo profilo di violazione di questa disposizione.
Richiamato nel ricorso come norma violata; non costituisce il fondamento decisivo della pronuncia.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare contraddittorietà della motivazione; la censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Invocato dal ricorrente in relazione agli oneri di allegazione del ricorso introduttivo nel processo del lavoro.
La Corte richiama il potere istruttorio officioso del giudice d'appello nel rito del lavoro, affermando che esso poteva e doveva essere valutato dal giudice di rinvio.
Richiamato nella parte della sentenza che conferma la valutazione dei giudici di merito sulla tardività/non ammissibilità di alcuni documenti prodotti alla prima udienza.
Richiamato per sottolineare che il giudice di primo grado non aveva esercitato i poteri istruttori officiosi.
Usato come parametro di deduzione dei primi due motivi per violazione di legge.
Usato come parametro di deduzione del terzo motivo per nullità della sentenza.
Richiamato nel terzo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura resta assorbita.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione delle regole probatorie non deve rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
d.P.C.M. n. 325/1988
Richiamato per disciplinare il passaggio del personale e la conservazione del trattamento economico nel trasferimento.
L. n. 554/1988
Richiamata dal ricorrente come base normativa della conservazione del trattamento economico del personale transitato.
D.M.F.P. 20 giugno 1989
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della comparazione dei trattamenti economici nel passaggio.
d.P.R. n. 333/1990
Richiamato dal ricorrente tra le norme che regolerebbero il passaggio e la tutela economica del personale.
Richiamato dal ricorrente come disciplina applicabile alla conservazione/quantificazione del trattamento economico del personale transitato.
Richiamato nei motivi di ricorso come criterio interpretativo delle norme evocate.
Richiamato nel terzo motivo, in relazione alla disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato.
Cass. Sez. U, n. 13533/2001
Richiamata come precedente di principio sull'onere probatorio del creditore che agisce per adempimento/risoluzione/risarcimento.
Massime di principio
- Quando un diritto del lavoratore è già stato accertato con giudicato, nel successivo giudizio di quantificazione il creditore non deve nuovamente provare il titolo del credito, ma solo farlo valere nei limiti del giudicato.
- Nel rapporto obbligatorio, il creditore che chiede l'adempimento o il pagamento di differenze deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento; spetta al debitore la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo.
- Se il diritto azionato consiste nella conservazione del trattamento economico più favorevole dopo un passaggio di amministrazione, la verifica giudiziale deve essere effettuata comparando il trattamento complessivo antecedente con quello effettivamente corrisposto dal nuovo datore, non assumendo automaticamente una singola voce economica come importo dovuto.
- La mancata allegazione da parte del creditore di tutti gli elementi contabili necessari alla comparazione non esonera il giudice dal considerare la distribuzione legale dell'onere probatorio e, nel rito del lavoro, dall'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi.
- Una domanda di differenze retributive fondata su un titolo giudiziale deve essere valutata alla luce del possibile riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam o di altri meccanismi compensativi, ma la prova dell'effettiva estinzione o insussistenza del credito resta a carico del soggetto obbligato.
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