Cassazione Penale, Sentenza n. 25788/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva sostituito l'obbligo di presentazione alla P.G. con gli arresti domiciliari per il reato ex art. 73 D.P.R. n. 309/90, deducendo: (i) errata applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; (ii) manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe fondato la maggiore pericolosità sociale su un episodio successivo al fatto per cui si procedeva; (iii) omissione di considerare la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena e l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p. perché il difensore del ricorrente ha depositato formale rinuncia al gravame (19/03/2024) dato che, con ordinanza dell'11/03/2024 in primo grado, è stata dichiarata cessata la misura cautelare ai sensi dell'art. 300 c.p.p. e al ricorrente è stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita. Per la sopravvenienza di interesse, non è stata disposta la somma in favore della Cassa per le ammende, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma di fattispecie penale (illecito in materia di stupefacenti) relativa al capo di imputazione originario
Richiamata dal ricorrente come parametro di censura nell'impugnazione della misura cautelare; non approfondita dalla Corte per inammissibilità
Richiamata dal ricorrente in ordine alla motivazione e alla legittimità dell'aggravamento cautelare; non valutata nel merito per inammissibilità
Presupposto normativo utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso
cod. proc. pen., art. 591 lett. d)
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è divenuto privo di interesse o è stato rinunciato
Norma richiamata per la declaratoria di cessazione della misura cautelare nel giudizio di primo grado, situazione sopravvenuta che ha reso privo di interesse il ricorso di legittimità
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la sua valutazione non è stata effettuata in cassazione per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La cessazione della misura cautelare sopraggiunta in primo grado (art. 300 c.p.p.) può rendere privo di interesse il ricorso in Cassazione e portare alla sua inammissibilità o rinuncia automatica.
- La formale rinuncia al gravame da parte del difensore comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p.; in tali casi la Corte non entra nel merito delle censure sostanziali.
- Se l'interesse all'impugnazione viene meno per causa sopravvenuta, non si applica la sanzione a favore della Cassa per le ammende prevista per impugnazioni infondate, ma resta possibile la condanna alle spese processuali.
- Le censure sulla motivazione del provvedimento cautelare (es. uso di fatti successivi per valutare la pericolosità) devono essere sollevate tempestivamente; tuttavia, se il procedimento cautelare si estingue o viene sospesa la pena, tali censure possono diventare irrilevanti ai fini dell'impugnazione in Cassazione.
- È utile, in sede difensiva, monitorare l'evoluzione del procedimento (provvedimenti sopravvenuti, concessione di benefici) prima di proseguire con gravami straordinari per evitare spese e inutilità processuali.
Testo integrale
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