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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14074/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme sugli atti di polizia giudiziaria (artt. 191 comma 1 e 2 e 63 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni rese dallo stesso agli operanti sul luogo erano inutilizzabili per violazione dell'art. 63 c.p.p. e che il giudice di primo grado ha fondato la condanna su tali dichiarazioni; 2) insufficienza della prova circa la riconducibilità a lui dell'incendio e della morte (si rileva che anche la persona offesa era presente e poteva avere appiccato il fuoco), con censure sulla ricostruzione del nesso causale e sulla mancata verifica di elementi come i fusti rinvenuti vicino al cadavere; 3) vizio di motivazione per non aver quantificato la eventuale colpa concorrente della vittima ai fini della determinazione della pena e del risarcimento; inoltre la difesa ha insistito, in proprio, che il reato fosse prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: le dichiarazioni rese spontaneamente dal Cafarella all'arrivo dei Carabinieri sul luogo dell'incendio erano utilizzabili in dibattimento, atteso che l'annotazione di P.G. è stata acquisita su accordo delle parti senza condizioni di limitazione; la giurisprudenza citata (Isgrò) è diversa e non applicabile perché riguardava dichiarazioni rese in assenza del difensore quando già erano emersi indizi di reità; il compendio probatorio (in particolare la testimonianza del proprietario Valuri e gli accertamenti medico-legali) è idoneo a provare la presenza e la condotta del ricorrente, l'esistenza dell'incendio alimentato da vento e che le fiamme hanno cagionato la morte di Palmeri; la responsabilità colposa del Cafarella è adeguatamente provata come colpa generica (omesso controllo e dominio dell'incendio) anche indipendentemente da una specifica norma violata; l'eventuale concorso di colpa della vittima è stato richiamato in via eventuale dalla Corte territoriale ma, così come trattato, non incide sulla pena inflitta né era stato adeguatamente devoluto in appello per una quantificazione che potesse modificare il trattamento sanzionatorio; la prescrizione non era maturata, tenuto conto dei termini e delle sospensioni (astensione avvocati e sospensione COVID). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 449 cod. pen.

    art. 449 comma 1, cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per l'incendio cagionato per colpa; impiegata per identificare il reato principale in base al quale è stata valutata la responsabilità dell'imputato

  • art. 589 cod. pen.

    Norma relativa all'omicidio colposo, invocata per il capo di imputazione per la morte di Palmeri cagionata dall'incendio

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regola sulla presenza del difensore negli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che non abbia determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese immediatamente sul luogo all'arrivo degli operanti, quando l'annotazione è stata acquisita in dibattimento su accordo delle parti senza limitazioni

  • art. 191 cod. proc. pen.

    art. 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di utilizzazione di dichiarazioni autoincriminatorie rese in violazione delle garanzie; la Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza che ammette l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee raccolte immediatamente sul posto se l'atto è stato acquisito in dibattimento senza condizioni

  • art. 43 cod. pen.

    Principio generale sulla responsabilità per fatto colposo: la Corte ha richiamato la distinzione tra colpa specifica (violazione di precetti normativi) e colpa generica (regole di prudenza ed esperienza), ritenendo sussistente la colpa generica dell'imputato per aver perso il controllo del fuoco

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; utilizzato dalla Corte per spiegare la congruità del trattamento sanzionatorio (pena sul minimo edittale con attenuanti)

  • artt. 651-654 cod. proc. pen.

    art. 651 e 652 cod. proc. pen. (expositi nel testo)

    Norme sull'efficacia del giudicato penale in giudizi civili: la Corte ha ribadito che la sentenza di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile solo quanto all'accertamento del fatto-reato e della commissione da parte dell'imputato, mentre non fa stato sulla condotta della persona offesa; la separazione tra processo penale e civile limita l'effetto preclusivo dell'accertamento penale

  • Decreto legge 18/2020

    Richiamato ai fini computo dei termini di sospensione della prescrizione per la sospensione determinata dall'emergenza COVID

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia intervenuta sul luogo, nell'immediatezza dei fatti, possono essere utilizzate in dibattimento se l'atto che le contiene è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti senza condizioni di limitazione; la decisione Isgrò (che dichiara inutilizzabili dichiarazioni rese in assenza del difensore quando già esistono indizi di reità) è distinta e non automaticamente applicabile a tutti i casi
  • La distinzione tra colpa specifica e colpa generica è centrale: anche in assenza di violazione di una specifica regola normativa, la condotta imprudente che mostra mancanza di controllo su un'attività pericolosa (es. accensione e gestione di fuochi) può integrare colpa generica idonea a fondare responsabilità penale per incendio e omicidio colposo
  • L'eventuale concorso di colpa della persona offesa deve essere esaminato e, se rilevante ai fini della pena o del risarcimento, adeguatamente devoluto al giudice di merito; in appello la mancata devoluzione impedisce in Cassazione la richiesta di nuova quantificazione salvo che la questione sia stata oggetto dell'impugnazione
  • La sentenza penale di condanna ha efficacia vincolante in sede civile limitata all'accertamento del fatto-reato e della commissione da parte del condannato (art. 651 c.p.p.); non vincola, invece, in generale la valutazione della eventuale responsabilità concorrente della vittima nel giudizio civile, il quale conserva ambiti di autonoma valutazione
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione occorre considerare le sospensioni e i rinvii (ad esempio astensioni degli avvocati e provvedimenti per emergenza COVID) che possono prorogare i termini di estinzione del reato

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