Cassazione Penale, Sentenza n. 14062/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato ex art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (sinistro stradale e omissione di soccorso), contestando l'ammissione alla costituzione di parte civile dei congiunti della vittima. L'unico motivo dedotto è la presunta inosservanza dell'art. 90, comma 3, c.p.p.: Settecase sostiene che la vittima è poi deceduta e che, in un diverso procedimento per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), il P.M. aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione perché il decesso era attribuito alla condotta della vittima stessa e non all'imputato; conseguentemente, secondo la difesa, non sarebbe possibile che i congiunti si costituiscano come parti civili in relazione a un danno non riconducibile al reato oggetto del processo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva ammesso la costituzione delle parti civili in quanto esse hanno subito un danno (sofferenza morale) derivante dal mancato soccorso collegato al sinistro riconducibile al comportamento dell'imputato. La Cassazione ha precisato che, pur essendo escluso che il decesso sia dipeso dall'omissione di soccorso, ciò non impedisce agli eredi di agire per il danno morale connesso al mancato soccorso. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non sono state riconosciute spese a favore delle parti civili con riferimento alla fase di legittimità, per non averle viste contribuire specificamente alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada relativa alla responsabilità per incidente e all'obbligo di assistenza; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato ai sensi di tale disposizione per il sinistro e per l'omissione di soccorso.
art. 589-bis c.p.
Norma sull'omicidio stradale: richiamata nel ricorso per segnalare l'esistenza di un procedimento diverso in cui il P.M. aveva ottenuto l'archiviazione ritenendo che il decesso non fosse attribuibile all'imputato; la Cassazione ha distinto l'accertamento sull'evento morte nel diverso procedimento dall'ammissibilità della costituzione di parte civile per il danno morale nel processo in esame.
art. 90, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che vincola la costituzione di parte civile alla sussistenza di un danno conseguente al reato per cui si procede. La Corte ha ritenuto che il requisito è soddisfatto nel caso in esame in relazione al danno morale derivante dal mancato soccorso, anche se il decesso non è imputabile all'omissione di soccorso.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino Ciro); Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che le spese processuali in favore delle parti civili nella fase di legittimità non sono dovute se le parti civili non hanno fornito un contributo specifico e attivo alla decisione sulle questioni di cassazione (es. si sono limitate a richiedere la conferma della sentenza di merito).
Massime di principio
- La costituzione di parte civile è ammissibile quando sussiste un danno riconducibile al reato per cui si procede; non è necessario che la pretesa risarcitoria sia collegata all'esito più grave (es. morte) se tale nesso è stato escluso, se esiste comunque un danno (es. sofferenza morale) riconducibile al comportamento contestato.
- L'esito di un diverso procedimento (es. archiviazione per omicidio stradale) che esclude la responsabilità per il decesso non impedisce automaticamente la costituzione delle parti civili nel processo in cui si contesta omissione di soccorso, purché il danno invocato nel processo attuale sia consequenziale al fatto oggetto di quel processo.
- In sede di legittimità le doglianze devono confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato: riproporre questioni già risposte dalla corte territoriale senza confutare la motivazione comporta l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
- Le parti civili che in Cassazione si limitano a chiedere la conferma della sentenza e la condanna alle spese senza argomentare in ordine ai motivi di ricorso non possono ottenere la liquidazione delle spese processuali a loro favore nella fase di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14060/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14063/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14065/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14066/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14071/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14072/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →