Cassazione Penale, Sentenza n. 14063/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dalla difesa contestava: 1) la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio in appello (art.420-quater c.p.p.) con conseguente impossibilità del ricorrente a partecipare al giudizio; 2) difetto di motivazione circa la verifica dei presupposti per la rescissione del giudicato; 3) vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 c.p.. Nel corso del procedimento in Cassazione è stata depositata una remissione di querela con contestuale accettazione da parte del Cala' Lesina (verbale del 10/08/2023). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato sub a) perché il reato è estinto per remissione di querela, con rinvio per rideterminazione della pena; ha chiesto l'inammissibilità per il resto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto intervenuta la causa estintiva del reato per effetto della remissione di querela accettata dall'imputato. Richiamando l'art.129 c.p.p. (e l'art.609, comma 2, c.p.p.) e prendendo atto della modificazione normativa che rende procedibile a querela il reato di cui all'art.624 c.p., la Corte ha dichiarato che il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato anche in presenza di ricorso tempestivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato indicato nel capo A) perché estinto per remissione di querela; le restanti censure sono state dichiarate inammissibili. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali a carico del querelato.
Norme richiamate
art.129 cod.proc.pen.
art.129 I comma cod.proc.pen.
Il giudice deve dichiarare d'ufficio, con sentenza, l'inesistenza del fatto, la non imputazione, l'assenza di rilevanza penale o l'estinzione del reato; applicata per rilevare l'estinzione per remissione di querela.
art.609 cod.proc.pen.
art.609 comma 2 cod.proc.pen.
Richiama l'art.129 c.p.p. nella disciplina delle sentenze di merito; usato per giustificare la pronuncia d'ufficio sulla causa estintiva.
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150
art.2 comma 1 (in vigore dal 30/12/2022)
Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato previsto dall'art.624 c.p.; la Corte ha ritenuto che il giudice debba verificare anche per reati commessi anteriormente la sussistenza della querela, riconoscendo efficacia sostanziale alla remissione.
art.624 cod.pen.
menzionato nel testo come reato di furto
Reato di furto (qui contestato nella forma aggravata); la modifica normativa lo ha reso procedibile a querela, il che rende decisiva la remissione della querela ai fini dell'estinzione del reato.
art.420-quater cod.proc.pen.
norma richiamata nel ricorso per denunziare la nullità della notifica
Norma processuale richiamata dalla difesa per dedurre nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto tale profilo irrilevante alla luce della sopravvenuta causa di estinzione.
art.61 n.5 cod.pen.
circostanza aggravante dedotta nel ricorso
Circostanza aggravante contestata nel merito della condanna; la Corte non è entrata nel merito della questione principale perché ha disposto l'annullamento per estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione di querela, se validamente presentata dal persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato anche se intervenuta in corso di impugnazioni e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.
- La sopravvenuta causa estintiva prevale sui profili di nullità processuale (es. notifica viziata): tali vizi diventano irrilevanti se il reato è estinto.
- Dopo la modifica legislativa che rende procedibile a querela un determinato reato, il giudice deve verificare la sussistenza della querela anche per i fatti commessi anteriormente alla modifica, perché la querela ha efficacia sostanziale sulla punibilità.
- Quando la remissione di querela è depositata e accettata tempestivamente durante il procedimento di impugnazione, la corte di legittimità può annullare senza rinvio la condanna per estinzione del reato.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato è essenziale per l'effetto estintivo; procedimenti sulla legittimità di notifiche o motivazioni possono essere dichiarati inammissibili se la causa di non punibilità interviene.
- Nonostante l'annullamento per estinzione, possono essere comunque irrogate le spese processuali a carico del querelato secondo quanto disposto dalla Corte.
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