Cassazione Penale, Sentenza n. 14066/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava che la Corte d'appello, dopo la lettura del dispositivo, non aveva informato le parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 L. 24/11/1981 n. 689 (ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.), e che mancava motivazione su tale punto. Si censurava altresì la violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. in rapporto all'art. 59 lett. c) L. 689/1981, sostenendo che la pendenza di una misura di allontanamento dal territorio dello Stato (disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 235) non poteva giustificare a priori l'esclusione delle misure sostitutive e che le preclusioni assolute sarebbero incostituzionali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 59 L. 689/1981, come modificato dall'art. 71 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che alla lett. c) stabilisce che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale (salvo parziale incapacità di intendere e di volere). Considerata la pronuncia del Tribunale di Massa che ha disposto l'allontanamento dall'Italia una volta espiata la pena, il presupposto ostativo ravvisato ha giustificato l'esclusione delle pene sostitutive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell'art. 545-bis (avviso alle parti, dopo la lettura del dispositivo, della possibilità di sostituire la pena). La Corte ha ritenuto la questione inconferente alla luce dell'ostatività prevista dall'art. 59 L. 689/1981.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Riferimento alle pene sostitutive della detenzione; il ricorrente invocava l'applicabilità delle pene sostitutive di cui all'art. 53, ma la Corte ha escluso tale sostituzione per effetto dell'art. 59 lett. c).
art. 59 lett. c) legge 24 novembre 1981, n. 689
la pena detentiva non può essere sostituita "nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere"
La Corte ha applicato la norma nella versione risultante dal d.lgs. 150/2022: la presenza di una misura di sicurezza personale (reattiva o futura) costituisce causa ostativa alla sostituzione della pena detentiva, giustificando l'inammissibilità del ricorso.
art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha modificato l'art. 59 L. 689/1981; la Corte ha richiamato tale modifica per fondare l'ostatività alla sostituzione della pena.
artt. 3 e 27, comma 3 Cost.
Il ricorrente invocava violazione dei principi di ragionevolezza, dignità umana e funzione rieducativa della pena; la Corte non ha ritenuto tali censure sufficienti a superare l'ostatività normativa richiamata dall'art. 59 L. 689/1981.
Richiamato come base della misura di allontanamento dal territorio dello Stato disposta dal giudice di primo grado; la Corte ha ritenuto che la misura disposta integri la condizione ostativa prevista dall'art. 59 lett. c).
Massime di principio
- La possibilità di sostituire la pena detentiva con pene alternative ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981 può essere esclusa quando sussista una misura di sicurezza personale: in tal caso l'ostatività prevista dall'art. 59 lett. c) impedisce la sostituzione.
- La mancata comunicazione prevista dall'art. 545-bis c.p.p. è rilevante solo se non ricorrono ostatività normative che già escludono l'applicazione delle pene sostitutive; l'esistenza di una condizione ostativa può rendere ininfluenti tali formalità ai fini del risultato processuale.
- Le censure in ordine alla compatibilità costituzionale di preclusioni assolute (art. 3 e 27 Cost.) richiedono argomentazioni e profili che dimostrino l'incostituzionalità della norma concreta; in mancanza, la norma positiva che prevede l'ostatività viene applicata.
- Quando il giudice di primo grado ha disposto una misura 'allontanamento dal territorio dello Stato' collegata alla pena, tale misura può essere interpretata come misura personale ostativa alle misure alternative alla detenzione, incidendo sulle possibilità di ottenere sostituzioni della pena.
- In sede di ricorso in Cassazione, questioni di fatto o applicazioni normative ancorate a una specifica misura ostativa risultano difficili da ribaltare se la norma speciale prevede chiaramente l'esclusione delle alternative penali.
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