Cassazione Penale, Sentenza n. 14065/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
BERTONE Daniela era stata condannata in primo grado e in appello per il reato di furto delle somme di denaro ricavate dalle vendite del caseificio dove lavorava, attraverso sottrazioni giornaliere di corrispettivi. In cassazione la difesa ha impugnato la sentenza con sei motivi: 1) vizio processuale per costituzione irregolare della parte civile ai sensi dell'art.78 cod.proc.pen. non notificata all'imputata; 2) tardività della rinnovazione della costituzione ai sensi dell'art.79 cod.proc.pen.; 3) dedotta estinzione della pretesa risarcitoria per effetto di un verbale di conciliazione sindacale; 4) omessa valutazione del ripianamento giornaliero degli ammanchi da parte di altre dipendenti; 5) mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e prevalenza sulle aggravanti; 6) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto i motivi generici, privi di specifico confronto critico con la motivazione impugnata e non idonei a sovvertire la valutazione di merito. Ha confermato la regolarità sostanziale della costituzione di parte civile in udienza (nonostante iniziale irritualita del deposito fuori udienza), ha escluso che il verbale di conciliazione sindacale estinguesse pretese risarcitorie emerse successivamente, ha ritenuto provata la responsabilità sulla base delle videoriprese e dei dati probatori e ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis per la gravità, la continuità e la modalità fraudolenta della condotta. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila a titolo di sanzione.
Norme richiamate
art.78 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che la costituzione di parte civile si perfeziona con la dichiarazione depositata in udienza ovvero con la sua notificazione alle altre parti; una costituzione originariamente irrituale puo essere comunque convertita in costituzione in udienza se ricorrono i requisiti formali e sostanziali
art.79 cod. proc. pen.
La Corte ha ribadito che la rinnovazione o la costituzione di parte civile e ammissibile fino all'inizio del dibattimento (fino al compimento degli atti di cui all'art.484 c.p.p.), per cui la tardività non sussiste nel caso esaminato
art.131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione della gravità, durata e delle modalità ; la Corte ha ritenuto che condotte quotidiane, protratte e fraudolente escludono la tenuità rilevante ai fini dell'art.131-bis
art.491 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei termini procedurali relativi agli atti preliminari al dibattimento; la Corte ha ritenuto i termini rispettati
art.484 cod. proc. pen.
Indica il momento di inizio del dibattimento; la Corte ha usato la soglia di tale articolo per valutare la tempestività delle costituzioni di parte civile
art.616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'effetto della inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della parte resistente
Massime di principio
- La costituzione di parte civile si perfeziona con la dichiarazione depositata in udienza o con la sua notificazione alle altre parti; depositi fuori udienza possono risultare irrituali ma possono essere sanati o 'convertiti' con la presenza e la dichiarazione in udienza del procuratore della parte civile
- La rinnovazione della costituzione di parte civile e ammissibile fino all'inizio del dibattimento (fino agli atti indicati dall'art.484 c.p.p.); eccezioni procedurali tardive devono essere specificamente motivate e non sono automaticamente decisive
- Un verbale di conciliazione sindacale che definisce questioni relative al rapporto di lavoro non estingue automaticamente pretese risarcitorie non indicate esplicitamente nel negozio transattivo o emerse successivamente alla conciliazione
- La prova documentale e tecnica come videoriprese, se univoca e costante, ha forte valore probatorio e puo fondare la condanna; rimane limitato il sindacato di legittimità della Cassazione sulle valutazioni di merito effettuate in modo coerente
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede valutazione concreta di gravita, durata e modalità ; condotte ripetute, protratte nel tempo e compiute con modalità fraudolente difficilmente rientrano nella tenuitÃ
- La comparazione tra attenuanti e aggravanti e la determinazione dell'entità della pena sono esercizi discrezionali del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se sorretti da motivazione logica e coerente
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