Cassazione Civile, Ordinanza n. 29055/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società utilizzatrice dell'energia elettrica aveva convenuto in giudizio il proprio fornitore chiedendo la restituzione di euro 20.597,96, somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c.; il secondo lamentando violazione o falsa applicazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1988, dell'art. 2033 c.c., di norme del d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 117 Cost., dell'art. 288, comma 3, TFUE, nonché dei principi UE di efficacia diretta delle direttive e di proporzionalità. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che la questione era già stata decisa in casi sovrapponibili alla luce di una recente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando integralmente la motivazione di precedenti decisioni della stessa Corte su fattispecie identiche o sovrapponibili, successive alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che disciplinava l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità per gravi ed eccezionali motivi e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza, senza accoglimento della doglianza
richiamato ai fini della denunciata nullità motivazionale, ma la Corte non ha ravvisato il vizio
norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso
art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988
norma costitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte
L. n. 11/1989
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 511/1988
richiamato dal ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito per contestare la condanna restitutoria
richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma statuizione nel provvedimento
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma indicazione applicativa nel provvedimento
art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma indicazione applicativa nel provvedimento
art. 117, comma 1 Cost.
richiamato in relazione alla dedotta violazione del diritto dell'Unione
art. 288, comma 3 TFUE
richiamato nel secondo motivo in connessione ai principi UE invocati
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente il richiamo integrale alla motivazione di precedenti decisioni della Corte per decidere il caso
Massime di principio
- In presenza di una questione già decisa dalla Corte in casi sovrapponibili e alla luce di un sopravvenuto intervento di illegittimità costituzionale sulla norma applicabile, il giudice di legittimità può rigettare il ricorso richiamando la motivazione di precedenti conformi, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
- La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione o violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. non può essere accolta quando la decisione sia comunque sorretta dal richiamo a un orientamento consolidato e pertinentemente applicabile al caso.
- Quando l'addebito di un'imposta o addizionale sia stato dichiarato illegittimo, la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate o riscosse segue i principi generali dell'indebito oggettivo, ma la verifica in cassazione resta vincolata alla corretta applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto.
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