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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29055/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società utilizzatrice dell'energia elettrica aveva convenuto in giudizio il proprio fornitore chiedendo la restituzione di euro 20.597,96, somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c.; il secondo lamentando violazione o falsa applicazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1988, dell'art. 2033 c.c., di norme del d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 117 Cost., dell'art. 288, comma 3, TFUE, nonché dei principi UE di efficacia diretta delle direttive e di proporzionalità. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che la questione era già stata decisa in casi sovrapponibili alla luce di una recente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando integralmente la motivazione di precedenti decisioni della stessa Corte su fattispecie identiche o sovrapponibili, successive alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che disciplinava l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità per gravi ed eccezionali motivi e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza, senza accoglimento della doglianza

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato ai fini della denunciata nullità motivazionale, ma la Corte non ha ravvisato il vizio

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988

    norma costitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte

  • L. n. 11/1989

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 511/1988

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito per contestare la condanna restitutoria

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1995

    richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma statuizione nel provvedimento

  • art. 53 d.lgs. n. 504/1995

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma indicazione applicativa nel provvedimento

  • art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma indicazione applicativa nel provvedimento

  • art. 117, comma 1 Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione del diritto dell'Unione

  • art. 288, comma 3 TFUE

    richiamato nel secondo motivo in connessione ai principi UE invocati

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo integrale alla motivazione di precedenti decisioni della Corte per decidere il caso

Massime di principio

  • In presenza di una questione già decisa dalla Corte in casi sovrapponibili e alla luce di un sopravvenuto intervento di illegittimità costituzionale sulla norma applicabile, il giudice di legittimità può rigettare il ricorso richiamando la motivazione di precedenti conformi, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
  • La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione o violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. non può essere accolta quando la decisione sia comunque sorretta dal richiamo a un orientamento consolidato e pertinentemente applicabile al caso.
  • Quando l'addebito di un'imposta o addizionale sia stato dichiarato illegittimo, la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate o riscosse segue i principi generali dell'indebito oggettivo, ma la verifica in cassazione resta vincolata alla corretta applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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