Cassazione Civile, Ordinanza n. 02730/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'investitore aveva convenuto in giudizio l'intermediario deducendo di aver acquistato, per via telefonica, azioni Parmalat per circa 90.380,34 euro tramite la filiale bancaria. Sosteneva, da un lato, la nullità del contratto quadro perché la copia trasmessa a sua richiesta sarebbe stata priva della sottoscrizione per accettazione del legale rappresentante della banca, con conseguente nullità degli ordini eseguiti in esecuzione di esso; dall'altro, la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario previsti dall'art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, chiedendo la risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto oppure il risarcimento del danno corrispondente al capitale investito, dato il successivo azzeramento del valore delle azioni. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando, in sintesi, che il contratto quadro non era travolto dalla normativa sopravvenuta e che il cliente non aveva allegato in modo specifico l'omesso comportamento informativo della banca né il nesso causale tra tale omissione e il danno lamentato. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 23 TUF, sostenendo che la mancata sottoscrizione della banca esigeva la consegna della copia del contratto al cliente e che tale consegna non poteva presumersi; 2) e 3) violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob, censurando il giudizio di merito sugli obblighi informativi e sull'inadeguatezza dell'investimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva escluso la nullità del contratto quadro applicando il principio per cui, in materia di intermediazione finanziaria, è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti; inoltre la censura era costruita sulla pretesa mancata consegna della copia, profilo che non era decisivo nel caso. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Cassazione li ha dichiarati inammissibili perché astratti e non pertinenti rispetto alla reale ragione della decisione impugnata: la corte d'appello aveva fondato il rigetto sul difetto di specifica allegazione dell'inadempimento informativo, ossia sulla mancata indicazione concreta delle informazioni omesse, di quelle che la banca avrebbe dovuto fornire e del nesso causale con la scelta di investimento e il danno. Le ulteriori doglianze sull'adeguatezza dell'operazione investivano accertamenti di merito non sindacabili in cassazione e, comunque, non contrastavano la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato come rito introduttivo del giudizio di primo grado in materia di investimenti finanziari.
il requisito della forma scritta del contratto quadro è inteso in senso funzionale, a tutela dell'investitore; è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso dell'intermediario risultare anche da comportamenti concludenti.
pone obblighi informativi a carico dell'intermediario; tuttavia, la loro violazione deve essere specificamente allegata dal cliente con l'indicazione delle informazioni omesse.
artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
richiamati quali fonti degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario nella prestazione del servizio di investimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato applicato per dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato dalla Corte come norma che, insieme all'art. 23 TUF, riguarda la forma scritta ad substantiam, attinente alla veste esteriore del contratto e non alla sola consegna del documento.
Massime di principio
- In tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro è soddisfatto quando il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente; la mancata sottoscrizione dell'intermediario non determina nullità se il suo consenso è desumibile da comportamenti concludenti.
- La nullità per difetto di forma non può essere fatta discendere automaticamente dalla mancata consegna della copia del contratto, poiché la consegna del documento non coincide con il requisito della forma scritta ad substantiam.
- Chi agisce lamentando la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario deve allegare specificamente quali informazioni siano state omesse, in cosa consista concretamente l'inadempimento e quale decisione di investimento diversa sarebbe stata assunta se tali informazioni fossero state fornite.
- La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare in astratto l'estensione degli obblighi dell'intermediario senza colpire il punto decisivo della decisione di merito.
- L'accertamento circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e circa l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente è questione di merito, insindacabile in sede di legittimità se la censura non evidenzia un vero vizio di legittimità.
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