Cassazione Civile, Ordinanza n. 33841/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dalla sottoscrizione, da parte di una società investitrice, di un aumento di capitale offerto al pubblico da una compagnia assicurativa tramite prospetto informativo approvato dalle autorità di vigilanza. L'investitrice ha poi agito per il risarcimento dei danni, assumendo che il prospetto contenesse falsità e omissioni rilevanti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'emittente, tali da indurla ad aderire all'offerta in un quadro informativo fuorviante. Il Tribunale ha accolto la domanda, la Corte d'appello ha ridotto l'importo liquidato ma ha confermato la responsabilità dell'emittente. In cassazione l'emittente ha proposto diciassette motivi, contestando: la sussistenza della decettività del prospetto; la rilevanza materiale delle informazioni omesse o false; la motivazione sulla relazione tra prospetto e decisione di investimento; l'uso di accertamenti esterni e penali; l'esistenza e la prova del nesso causale; il mancato riconoscimento di un concorso di colpa dell'investitrice per non aver colto segnali esterni; la liquidazione del danno e delle spese sostenute per la tutela tecnica e legale. L'investitrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sul criterio temporale di conoscibilità della falsità del prospetto e sul calcolo del danno per mancato tempestivo disinvestimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha ritenuto corretto l'impianto della sentenza d'appello secondo cui, in presenza di un prospetto contenente informazioni fuorvianti o incomplete su elementi patrimoniali rilevanti, opera una presunzione iuris tantum sia di colpa dell'emittente sia di nesso causale tra deficit informativo e decisione di investimento. Ha inoltre affermato che la prova contraria dell'emittente deve riguardare l'irrilevanza concreta delle omissioni o inesattezze, oppure l'esistenza di fattori autonomi che abbiano determinato l'investimento; non basta dimostrare una generica diligenza redazionale. È stato altresì escluso che, ove il prospetto sia realmente decettivo, l'investitore debba normalmente fondarsi su fonti esterne o su segnali di allarme per esimersi dal danno, e la liquidazione equitativa è stata ritenuta conforme al principio secondo cui il danno va commisurato alla perdita subita fino al momento in cui l'investitore abbia potuto rendersi conto della rischiosità del titolo. Le spese sono state compensate solo parzialmente tra le parti principali e integralmente tra la ricorrente principale e il difensore antistatario.
Norme richiamate
comma 2, comma 7, comma 8, art. 94-bis
Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sull'investimento; la responsabilità dell'emittente verso l'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni è presunta, salvo prova di avere adottato ogni diligenza. La presunzione opera anche sul nesso causale, salvo dimostrazione dell'irrilevanza concreta del deficit informativo.
Richiamato per la determinazione del danno risarcibile secondo il criterio della conseguenza immediata e diretta e per la liquidazione della perdita economica subita dall'investitore.
Richiamato per la liquidazione del danno da responsabilità extracontrattuale, con applicazione dei criteri di cui all'art. 1223 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio: l'investitore deve allegare il pregiudizio, mentre l'emittente deve provare la propria diligenza e, quanto al nesso causale, l'irrilevanza delle omissioni o delle falsità.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla presunzione iuris tantum del nesso causale e della colpa nell'illecito prospetto.
Richiamato nella censura sull'apprezzamento dei fatti e della non contestazione, ma senza accoglimento.
Richiamato nella censura sulla valutazione delle prove, ritenuta infondata o inammissibile.
Richiamato per le censure di omessa pronuncia, ritenute infondate o inammissibili.
Richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che devono essere indicati fatto storico, dato da cui risulta, discussione processuale e decisività.
Richiamato solo per la difesa personale di uno dei controricorrenti, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 94 t.u.f., d.lgs. n. 58/1998
Norma cardine del giudizio, interpretata nel senso di prevedere un'inversione dell'onere probatorio e una presunzione relativa di affidamento e di nesso causale, superabile solo con prova contraria specifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità dell'emittente per prospetto informativo decettivo, l'investitore non deve provare la colpa dell'emittente: la norma realizza un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dell'emittente la dimostrazione di aver usato ogni diligenza per rendere le informazioni veritiere e complete.
- La presunzione di nesso causale tra falsità/reticenze del prospetto e decisione di investimento opera quando il deficit informativo è rilevante; resta superabile se l'emittente prova che le omissioni erano marginali e non hanno inciso sul processo decisionale, oppure che l'investimento è dipeso autonomamente da altri fattori.
- L'investitore che abbia sottoscritto titoli sulla base di un prospetto qualificato ha diritto a confidare ragionevolmente nella veridicità e completezza delle informazioni fornite, senza che, di regola, gli si possa addossare un concorso di colpa per non aver preferito fonti esterne contrastanti, salvo che il deficit informativo non sia realmente rilevante.
- Ai fini del danno risarcibile da prospetto falso o reticente, la liquidazione può essere costruita sul differenziale tra valore pagato e valore effettivo dei titoli, con eventuale riduzione se l'investitore, potendo con l'ordinaria diligenza rendersi conto del rischio, abbia colposamente ritardato il disinvestimento; in tal caso rileva il momento in cui la falsità o la reticenza siano divenute conoscibili.
- Il vizio di omessa pronuncia e quello di omesso esame di fatti decisivi richiedono una censura puntuale e aderente alla ratio decidendi; è inammissibile il motivo che non colpisca la reale argomentazione posta a base della decisione o che si limiti a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
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