Cassazione Civile, Ordinanza n. 16546/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'erede di un contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione di una comunicazione di presa in carico relativa a un debito tributario. La controversia nasceva dal fatto che, secondo il giudice di merito, l'avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione, sicché la successiva comunicazione di presa in carico non poteva essere contestata nel merito ma solo per vizi propri. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'invalidità della notifica dell'atto presupposto per mancata esibizione degli originali dell'avviso di accertamento e degli avvisi di ricevimento, dopo avere disconosciuto la conformità delle copie. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, sempre individuato nella mancata produzione degli originali e delle relate di notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione: accertata la valida notifica dell'avviso di accertamento, la comunicazione di presa in carico era impugnabile solo per vizi propri e non per contestare il merito della pretesa divenuta definitiva. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità della questione e violazione dell'onere di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato né trascritto l'atto processuale in cui avrebbe formulato il disconoscimento delle copie; in ogni caso, ha richiamato il principio per cui il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico e circostanziato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché fondato sulla medesima questione non adeguatamente introdotta, sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è fortemente limitato e il ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica dell'atto presupposto; la Corte non ne ha accolto la censura per difetto di autosufficienza e novità della questione
il ricorso deve essere autosufficiente e deve indicare gli atti e i documenti rilevanti, soprattutto quando si deduce una questione non esaminata dalla sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente il controllo solo sul minimo costituzionale della motivazione, non sul semplice difetto di sufficienza
in caso di doppia conforme il ricorso per cassazione è precluso quanto al vizio motivazionale, salvo dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
in presenza di doppia conforme, il ricorso è esperibile nei limiti dei motivi ammessi, con esclusione del vizio motivazionale nei termini ordinari
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente lamentare una motivazione concisa o non condivisa.
- Chi deduce in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente dove e come l'abbia sollevata nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica, circostanziata e riferita al singolo documento e agli specifici profili di divergenza; clausole generiche o di stile non sono idonee.
- In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione è fortemente ristretto nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.; il ricorrente deve indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per superare la preclusione.
- Una comunicazione di presa in carico, quando l'atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per valida notifica e mancata impugnazione, è contestabile solo per vizi propri e non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria.
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