Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07952/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il curatore del fallimento ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da due coniugi e avente ad oggetto beni conferiti dal ricorrente. L’azione traeva origine da un precedente credito risarcitorio del fallimento verso il ricorrente per mala gestio nella sua qualità di amministratore della società. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha confermato, ritenendo che l’atto avesse compromesso integralmente il patrimonio del debitore e che il credito fosse sorto anteriormente all’atto dispositivo, essendo ricollegabile alle condotte di mala gestio poste in essere fino al 2009, mentre il fondo era stato costituito nel 2011. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo: (a) che non fosse stato provato l’eventus damni, perché non dimostrata una concreta diminuzione delle garanzie patrimoniali; (b) che non fosse provata la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, anche perché la corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare la sola insorgenza del credito litigioso senza accertare una conoscenza effettiva dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione di merito su accertamenti in fatto compiuti dalla corte territoriale: in particolare, sul pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo e sulla consapevolezza del debitore. Ha inoltre osservato che la motivazione della corte d’appello era adeguata, poiché aveva valorizzato il fatto che la costituzione del fondo aveva riguardato l’intero patrimonio del debitore, lasciando così il creditore privo di garanzie, e che l’atto di disposizione era successivo al sorgere del credito risarcitorio, insorto con la mala gestio e non con il fallimento. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria presuppone un pregiudizio alle ragioni del creditore e, quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del debitore di arrecare tale pregiudizio può ritenersi insita nella posteriorità dell’atto rispetto al credito stesso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, l’eventus damni può essere desunto anche dal fatto che l’atto dispositivo abbia riguardato l’intero o quasi intero patrimonio del debitore, se ciò comporta la sostanziale perdita della garanzia patrimoniale per il creditore.
  • Quando il credito è sorto prima dell’atto dispositivo, la consapevolezza del debitore di recare pregiudizio alle ragioni creditorie può essere inferita dalla mera posteriorità dell’atto rispetto al credito, senza necessità di una prova autonoma dello stato di insolvenza.
  • Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare accertamenti di fatto adeguatamente motivati dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se la dedotta violazione di legge maschera, in realtà, una contestazione del giudizio di fatto sulla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.