Cassazione Civile, Ordinanza n. 36193/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di restituire all'INPS, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, le somme anticipate ai dipendenti a titolo di TFR. Con l'unico motivo, denunciava violazione dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, della L. n. 297 del 1982, sostenendo che l'intervento del Fondo fosse illegittimo perché il Tribunale aveva respinto l'istanza dei lavoratori di accertamento dello stato di insolvenza della datrice e perché la società disponeva di un consistente patrimonio immobiliare. In sostanza, contestava i presupposti dell'azione di regresso/surroga dell'INPS e la legittimità dell'anticipazione effettuata ai lavoratori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente si limitava a riproporre, in sede di legittimità, questioni già esaminate in appello e, soprattutto, introduceva profili non specificamente dedotti nella sentenza impugnata o comunque non adeguatamente localizzati negli atti del giudizio di merito. Secondo la Corte, per contestare la legittimità dell'intervento del Fondo di Garanzia la società avrebbe dovuto allegare e dimostrare alternativamente di avere già soddisfatto i lavoratori oppure che questi non avevano diritto alle somme percepite. Poiché tali oneri non erano stati assolti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 2, 3 e 4, L. n. 297 del 1982
Disciplina i presupposti dell'intervento del Fondo di Garanzia e la conseguente azione di regresso/surroga dell'INPS nei confronti del datore inadempiente; la Corte richiama la norma per affermare che la contestazione della legittimità dell'intervento richiede la dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti costitutivi della prestazione erogata ai lavoratori.
È il vizio dedotto dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge.
Indica il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Richiamato indirettamente nella parte in cui la Corte afferma l'onere della parte che contesta l'intervento del Fondo di provare i fatti impeditivi della pretesa dell'ente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle esaminate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte in giudizio e in quale atto processuale siano rinvenibili.
- Chi contesta la legittimità dell'intervento del Fondo di Garanzia e la conseguente azione di recupero dell'ente previdenziale deve allegare e dimostrare i fatti idonei a escludere i presupposti della prestazione erogata, come l'avvenuto pagamento ai lavoratori o l'inesistenza del loro diritto alle somme corrisposte.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la mera riproposizione di argomenti già svolti nei gradi di merito, senza confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, conduce all'inammissibilità.
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