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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori Irpef, Iva e Irap relative all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva prima chiesto l'accertamento con adesione e, successivamente, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro l'avviso. In seguito aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, ma l'Ufficio l'aveva respinta ritenendo che, alla data del 31.12.2011, non vi fosse una lite pendente, bensì solo una lite potenziale, poiché il ricorso era stato notificato solo il 25.2.2012, dopo la scadenza. La CTR aveva invece ritenuto che la lite fosse pendente al 31.12.2011, valorizzando la sospensione di novanta giorni derivante dall'istanza di adesione e assimilando la lite potenziale alla lite pendente. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 16 l. n. 289/2002, sostenendo che la definizione agevolata presuppone una lite già pendente e non una mera possibilità di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di condono. La Corte ha ritenuto che la normativa di definizione agevolata si applica solo alle liti effettivamente pendenti alla data del 31.12.2011, cioè già introdotte con atto giurisdizionale, e non anche alle liti soltanto potenziali. Ha inoltre escluso che la sospensione di novanta giorni per l'accertamento con adesione proroghi il termine utile ai fini dell'accesso al condono o trasformi una lite non ancora incardinata in lite pendente. Le spese sono state poste a carico del contribuente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro ... pendenti alla data del 31 dicembre 2011 ... possono essere definite

    La definizione agevolata è riservata alle sole liti fiscali già pendenti alla data del 31.12.2011; non basta che la lite sia soltanto potenziale o ancora impugnabile.

  • art. 16 l. n. 289 del 2002

    le liti fiscali pendenti ... possono essere definite

    La nozione di lite pendente richiede che sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio; non ricomprende controversie ancora solo amministrative o potenziali.

  • art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997

    il termine per l'impugnazione ... sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente

    L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare, ma non impedisce al contribuente di proporre comunque ricorso; la sospensione non trasforma la lite potenziale in lite pendente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché la controversia dipendeva da questioni di diritto e non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dei condoni o delle definizioni agevolate, la nozione di lite pendente va interpretata in senso rigoroso quando la legge richiede espressamente che il giudizio sia già stato introdotto entro una certa data.
  • La sospensione del termine di impugnazione derivante dall'istanza di accertamento con adesione non equivale a proposizione del ricorso e non consente, di per sé, di far rientrare la controversia tra le liti pendenti ai fini di una successiva definizione agevolata.
  • La pendenza della lite presuppone un effettivo giudizio già instaurato con atto introduttivo, non essendo sufficiente la mera astratta possibilità di impugnare l'atto impositivo.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su un'erronea interpretazione della nozione legale di lite pendente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito.
  • Una motivazione che affermi apoditticamente l'esistenza di una lite pendente senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito può integrare motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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