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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 794/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame, aveva annullato il provvedimento del Gip e disposto la rimessione in libertà di Bontempo rispetto a contestate intestazioni fittizie (tra le quali la prima aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 c.p.). Il P.M. denunciava violazioni degli artt. 273, comma 1, 125, 192 c.p.p. e 512bis c.p., lamentando carenze e mera apparenza della motivazione del Tribunale: a suo avviso il giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento soggettivo del dolo elusivo (anche alla luce di precedenti sequestri disposti ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/92, delle emergenze intercettative e di conversazioni ambientali), nonché la significatività delle operazioni di costituzione societaria tramite risorse provenienti da società fittiziamente intestate, le acquisizioni immobiliari tramite Toga s.r.l. e i rapporti con soggetti (es. Scirocco) riconducibili alla criminalità organizzata; insisteva sulla necessità di valorizzare la presunzione di interposizione e la prova di scopi elusivi concreti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale di Milano: pur riconoscendo la riferibilità al Bontempo delle società indicate, il Collegio cautelare aveva valutato ex ante, sulla base delle circostanze conosciute al momento delle intestazioni, che non sussistevano elementi tali da far presumere ragionevolmente all'interessato l'imminente avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale e dunque il dolo specifico richiesto dall'art. 512bis c.p. La Corte ha inoltre osservato che il precedente procedimento penale del 2010 e il sequestro ad esso collegato erano caratterizzati da esiti processuali (revoca del sequestro in primo grado; esclusione dell'aggravante mafiosa; successiva prescrizione) che attenuano il valore indiziario rispetto alla predetta previsione soggettiva; ha ritenuto non decisive le prove addotte dal P.M. (congegni di provvista, acquisizioni immobiliari, intercettazioni) per dimostrare la finalità elusiva richiesta dalla norma. Conseguenza pratica: confermata l'ordinanza di riesame che aveva annullato la misura cautelare e disposto la rimessione in libertà di Bontempo.

Norme richiamate

  • art. 512bis c.p.

    Richiede il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale; la valutazione del pericolo di elusione va compiuta ex ante sulla base delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente al momento della condotta; occorrono emergenze fattuali specifiche e attuali per fondare la presunzione del rischio di ablazione.

  • artt. 273, comma 1; 125; 192 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati e che la motivazione del Tribunale fosse logica e sufficiente.

  • art. 416bis.1 c.p.

    Aggravante mafiosa riferita alla prima intestazione contestata; la pronuncia di merito citata aveva escluso l'aggravante, circostanza che la Corte ha ritenuto rilevante nel bilancio ex ante del rischio di misure di prevenzione.

  • art. 12 sexies L. 27/12/1975 n. 356 (richiamata)

    Norma che legava il sequestro preventivo di beni; nel caso specifico il sequestro precedente era stato revocato in primo grado e ciò ha ridotto il rilievo di tale evento nella valutazione del dolo elusivo del soggetto.

  • art. 12 quinquies L. 356/92

    Richiamata in relazione ai criteri di rubricazione/sequestro; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della prova del dolo il fatto che non fosse stata elevata rubricazione ai sensi dell'articolo.

  • art. 4 D.Lgs. 159/2011

    Norma sull'individuazione della pericolosità qualificata ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha osservato che per la configurazione del dolo elusivo occorrono requisiti fattuali concreti e attuali e che il Tribunale ha adeguatamente considerato la documentazione processuale precedente.

  • art. 26, comma 2 D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (ex art. 2-ter L. 31/5/1965 n. 575)

    Previsione della presunzione di interposizione fittizia per familiari; la Corte ha richiamato due orientamenti giurisprudenziali: uno che ritiene sufficiente la mera intestazione a soggetti presunti interposti e un altro che chiede elementi ulteriori idonei a mostrare la capacità elusiva. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto necessari elementi fattuali addizionali e non ha ravvisato la pregnanza richiesta.

  • art. 378 c.p.

    Norma penale relativa al reato per il quale Bontempo era stato cautelato in un procedimento del 2010 (agevolazione di latitante con aggravante contestata all'epoca); la Corte ha ritenuto rilevanti gli esiti processuali di tale vicenda (esclusione aggravante, revoca sequestro, prescrizione) nella valutazione ex ante del timore di un procedimento di prevenzione.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di intestazione fittizia finalizzata all'elusione di misure di prevenzione patrimoniale (art. 512bis c.p.) non basta la mera intestazione a un familiare: è necessario valutare ex ante se, al momento dell'operazione, sussistessero elementi concreti e attuali tali da far ragionevolmente temere l'avvio di un procedimento di prevenzione.
  • Un precedente procedimento penale o un sequestro passato non sono di per sé decisivi: il loro rilievo ai fini del dolo elusivo dipende dall'esito e dalla temporalità rispetto alla condotta contestata (sequestro revocato, esclusione dell'aggravante o prescrizione attenuano il valore indiziario).
  • La presunzione di interposizione per familiari non è automaticamente risolutiva: la giurisprudenza è divisa, e in molti casi il giudice richiederà elementi aggiuntivi che attestino la capacità effettiva dell'operazione di eludere le misure di prevenzione.
  • Operazioni finanziarie o immobiliari fraudolente (buste paga false, trasferimenti simulati) possono testimoniare comportamenti illeciti, ma devono essere collegate da elementi fattuali alla finalità specifica di eludere l'azione preventiva per poter sorreggere una convincente ricostruzione del dolo elusivo.
  • Nella valutazione cautelare il giudice deve compiere uno scrutinio logico e proporzionato delle emergenze disponibili 'ex ante'; censure procedurali sulla motivazione richiedono l'indicazione di errori logico-giuridici significativi per avere successo in Cassazione.

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