Sentenza n. 3122/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di Terna s.p.a. prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, avente ad oggetto “Sistema Qualificazione (“Sistema Qualificazione”) e Albo Operatori Economici Qualificati (“Albo Qualificazione”) di TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“Terna” o “Stazione Appaltante”). Conclusione del procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990 e proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti, relativi alle idoneità dell’operatore economico -OMISSIS- (“Operatore”) nei Comparti Merceologici MELE06 “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” dell’Albo Qualificazione.”, comunicato con p.e.c. dell’-OMISSIS-; - del provvedimento di Terna s.p.a. del 4 giugno 2025 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per la possibile adozione di provvedimenti relativi alle idoneità della ricorrente nei Comparti Merceologici MELE06 – “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” e SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” dell’Albo Qualificazione; - del regolamento adottato da Terna s.p.a. denominato “Sistema di qualificazione Imprese Terna s.p.a. – Normativa Generale” nella parte in cui ha imposto obblighi dichiarativi non previsti dalla legge quale l’obbligo di comunicare la sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 all’indirizzo infoqualificazione@terna.it o, in alternativa, via p.e.c. all’indirizzo e-mail qualificazione-terna@pec.terna.it, non ammettendo altre modalità di comunicazione; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per sei mesi delle idoneità dell’impresa nei comparti merceologici MELE06 e SLGS02 del sistema di qualificazione Terna, preceduta dal congelamento delle idoneità e dall’avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la sospensione delle proprie idoneità nell’Albo qualificazione di Terna, deducendo, con un’unica articolata censura, la violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 136 del d.lgs. 50/2016, degli artt. 10, 95, 98 e 136 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 1, 3 e 18 della l. 241/1990 e dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000, nonché del giusto procedimento e del principio di proporzionalità, oltre a eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’impresa sosteneva di non avere omesso alcuna informazione, poiché aveva dichiarato la pendenza del procedimento penale riguardante il proprio legale rappresentante nelle dichiarazioni rese per le singole gare bandite da Terna tra il 2021 e il 2025. Deduceva inoltre che spettasse a Terna effettuare le verifiche sui requisiti di integrità e affidabilità e contestava la legittimità dell’art. 10.1 della Normativa generale del Sistema di qualificazione Terna, nella parte in cui imponeva di comunicare alla specifica struttura QFO ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini dei requisiti di esclusione, secondo modalità predeterminate, prospettando una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. L’impresa invocava anche le misure di self-cleaning adottate mediante la sostituzione del legale rappresentante, dell’amministratore unico e del direttore tecnico. Terna aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del precedente provvedimento di congelamento e della Normativa Terna, oltre a sostenere nel merito la legittimità della sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura principale e prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per ragioni di economia processuale. Il Sistema di qualificazione di Terna, destinato a preselezionare operatori nei settori speciali, imponeva all’operatore qualificato, per tutta la durata della qualificazione, di comunicare alla struttura QFO ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini dei requisiti di integrità e affidabilità. Le dichiarazioni rese dall’impresa nelle singole gare avevano valore limitato alla rispettiva procedura e non assolvevano lo specifico obbligo di informativa diretto alla struttura QFO ai fini della permanenza nell’Albo. L’obbligo era stato inoltre espressamente assunto dall’impresa e ulteriormente specificato da Terna, anche quanto agli indirizzi cui inviare la comunicazione. Il TAR ha individuato almeno nella comunicazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. del 10 aprile 2024 il momento dal quale l’impresa avrebbe dovuto informare Terna della pendenza del procedimento penale, relativo a plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare riconducibili alla stessa Terna e avente quale persona offesa una società del gruppo. La gravità dei fatti contestati e il loro potenziale rilievo quale grave illecito professionale giustificavano l’immediata comunicazione. L’obbligo informativo permaneva anche se Terna avesse potuto conoscere aliunde il procedimento in qualità di persona offesa. La sospensione temporanea era prevista dalla Normativa Terna tra i provvedimenti adottabili per l’inadempimento degli obblighi informativi e risultava proporzionata alla compromissione del rapporto fiduciario e all’esigenza di verificare i requisiti di integrità e affidabilità. Le misure di self-cleaning erano state ritenute non idonee: esse operano per il futuro e non eliminano automaticamente l’incidenza degli illeciti professionali pregressi; inoltre, nel caso concreto, erano state adottate oltre un anno dopo l’avviso di conclusione delle indagini, dopo il congelamento delle idoneità e dopo l’avvio del procedimento di sospensione. L’art. 10.1 della Normativa Terna non violava il principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché, in combinato disposto con l’art. 16, non introduceva nuove cause di esclusione dalla gara, ma consentiva l’adozione di misure temporanee e cautelari incidenti sul sistema di qualificazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016
Il procedimento penale e la mancata comunicazione possono assumere rilievo ai fini del grave illecito professionale e dell’affidabilità dell’operatore.
artt. 94, 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023
La Normativa Terna richiama tali disposizioni per individuare gli eventi potenzialmente rilevanti ai fini dei requisiti di integrità, affidabilità e grave illecito professionale.
art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. 36/2023
Le contestazioni relative a plurime ipotesi di turbativa d’asta possono rilevare ai fini della configurazione del grave illecito professionale.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce che una disciplina del sistema di qualificazione preveda obblighi informativi e misure temporanee cautelari, purché non introduca nuove cause di esclusione dalla gara.
La comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisce, nel caso concreto, il momento dal quale l’impresa era certamente a conoscenza del procedimento e avrebbe dovuto informare la struttura QFO.
art. 16 della Normativa generale del Sistema di qualificazione Terna
Consente l’adozione graduata di provvedimenti, tra cui la sospensione della qualifica, in caso di fatti pregiudizievoli o inadempimento degli obblighi informativi; la sospensione produce effetti temporanei sul sistema di qualificazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di privilegiare sinteticità ed economia dei mezzi giuridici, prescindendo dall’esame di un’eccezione preliminare quando il ricorso è infondato nel merito.
Massime di principio
- L’operatore inserito in un sistema speciale di qualificazione è tenuto, per tutta la durata della qualificazione, a comunicare direttamente alla struttura dell’ente aggiudicatore specificamente individuata ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante per i requisiti di integrità e affidabilità, secondo le modalità espressamente previste dalla disciplina del sistema.
- Le dichiarazioni rese nell’ambito delle singole gare, anche quando portano a conoscenza della stazione appaltante un procedimento penale, non sostituiscono l’adempimento di uno specifico obbligo informativo finalizzato alla permanenza dell’operatore nell’Albo o nel sistema di qualificazione, se sono destinate alle singole procedure e non alla struttura competente per la qualificazione.
- L’obbligo di comunicazione di un fatto potenzialmente rilevante per l’affidabilità professionale permane anche quando l’ente aggiudicatore possa avere acquisito aliunde conoscenza del fatto o rivesta la qualità di persona offesa nel procedimento penale.
- La sospensione temporanea della qualificazione può essere legittimamente adottata per l’inadempimento di obblighi informativi e per la compromissione del rapporto fiduciario, purché sia prevista dalla disciplina del sistema e sia configurata come misura temporanea incidente sulla qualificazione, non come nuova causa di esclusione dalla gara.
- Le misure di self-cleaning operano, di regola, per il futuro e non eliminano automaticamente la rilevanza di condotte pregresse. L’amministrazione deve prima valutare se la condotta pregressa comprometta l’affidabilità dell’operatore e, solo successivamente, verificare l’idoneità delle misure adottate a superare tale giudizio negativo.
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