Cassazione Penale, Sentenza n. 15350/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in sede d'appello della responsabilità per plurimi reati ex art. 73 DPR 9 ottobre 1990 (principalmente hashish), con tre censure: 1) violazione di legge in relazione al riconoscimento del concorso nel reato e mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), deducendo l'assenza di prova del contributo causale e della consapevolezza dell'attività illecita; 2) manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità sui capi m) e n), lamentando che le intercettazioni non proverebbero scambi relativi a stupefacenti e che la Corte avrebbe utilizzato impropriamente un sequestro avvenuto cinque mesi dopo come riscontro; 3) violazione di legge per la mancata derubricazione alla fattispecie di 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti, contestando che la condotta non fosse necessariamente non occasionale e che la quantità singola avrebbe potuto integrarne la 'lieve entità'.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure meramente reiterative di quanto già dedotto in appello e prive di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. È stata ritenuta corretta la valutazione di merito che ha valorizzato un quadro probatorio basato sulle intercettazioni, sulle riprese del sistema di videosorveglianza e sul sequestro del 22 maggio 2023 (circa 49 g di hashish, pari a circa 39 g netti e 669 dosi, suddivisi in 41 involucri, nonché bilancini e materiale per il confezionamento) rinvenuto nell'abitazione dell'imputato. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha accertato la responsabilità concorsuale dell'imputato (fornitura dell'abitazione come deposito, attività di pesatura e confezionamento, due acquisti accertati) ed ha escluso l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) e della derubricazione per 'lieve entità' (art.73, comma 5 T.U. stupefacenti) per la sistematicità, la quantità, il principio attivo, il numero di dosi, il prezzo e l'organizzazione dell'attività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.. Si segnala che in sede di merito l'imputato era stato assolto da parte della contestazione relativa alla cocaina (parte del capo l).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 73, comma 4
Norma base per la contestazione di detenzione e traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la responsabilità per i reati relativi a hashish, eccezion fatta per una parte relativa alla cocaina
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 73, comma 5
Criteri per la qualificazione della fattispecie come di 'lieve entità': la Corte ha ritenuto che vada fatta una valutazione unitaria che consideri quantità, principio attivo, numero di dosi, prezzo, reiterazione, organizzazione e non occasionalità; tali elementi hanno escluso la lieve entità nella specie
Attenuante della minima partecipazione: applicabile solo se il contributo del reo è di efficacia causale trascurabile nell'economia del reato; la Corte ha ritenuto che il contributo del ricorrente non fosse talmente marginale da giustificare l'attenuante
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte in relazione all'inammissibilità del ricorso
Disposizioni sulla procedura per la cassazione, art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti alla enunciazione dei motivi in cassazione (richiesta di sintesi); la decisione richiama la correttezza formale e la necessità di motivi specifici e confrontati con la motivazione impugnata
Massime di principio
- La mera reiterazione in cassazione di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza un confronto specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata, espone il ricorso a dichiarazione di inammissibilità.
- Per contestare con successo l'apprezzamento probatorio (intercettazioni, video, sequestri) è necessario indicare puntualmente i vizi di valutazione e confrontare le singole deduzioni difensive con i passaggi argomentativi posti a fondamento della decisione di merito.
- La prova della responsabilità in concorso può essere fondata su un quadro combinato di elementi (intercettazioni, immagini, sequestri, riscontri materiali): il collegamento logico tra questi elementi, anche se uno dei riscontri è successivo ai fatti, può essere ritenuto valido se dimostra la continuità o la corrispondenza della condotta.
- L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede un ruolo davvero marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento: una funzione di custodia, confezionamento o frequente messa a disposizione di locali difficilmente si qualifica come 'minima'.
- La 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti si valuta unitariamente; non basta considerare solo una singola cessione di modica quantità se essa rientra in un quadro di attività ripetuta, organizzata e idonea a diffondere sostanza stupefacente.
- L'utilizzo di sequestri successivi come elemento di riscontro è ammissibile se collegato logicamente agli elementi già acquisiti e se contribuisce a chiarire natura, quantità o modalità dell'attività illecita.
- Ricorsi che non assolvono la funzione tipica del sindacato di cassazione (individuare e spiegare il vizio di diritto o di motivazione) sono a rischio di inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15145/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →