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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15350/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in sede d'appello della responsabilità per plurimi reati ex art. 73 DPR 9 ottobre 1990 (principalmente hashish), con tre censure: 1) violazione di legge in relazione al riconoscimento del concorso nel reato e mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), deducendo l'assenza di prova del contributo causale e della consapevolezza dell'attività illecita; 2) manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità sui capi m) e n), lamentando che le intercettazioni non proverebbero scambi relativi a stupefacenti e che la Corte avrebbe utilizzato impropriamente un sequestro avvenuto cinque mesi dopo come riscontro; 3) violazione di legge per la mancata derubricazione alla fattispecie di 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti, contestando che la condotta non fosse necessariamente non occasionale e che la quantità singola avrebbe potuto integrarne la 'lieve entità'.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure meramente reiterative di quanto già dedotto in appello e prive di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. È stata ritenuta corretta la valutazione di merito che ha valorizzato un quadro probatorio basato sulle intercettazioni, sulle riprese del sistema di videosorveglianza e sul sequestro del 22 maggio 2023 (circa 49 g di hashish, pari a circa 39 g netti e 669 dosi, suddivisi in 41 involucri, nonché bilancini e materiale per il confezionamento) rinvenuto nell'abitazione dell'imputato. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha accertato la responsabilità concorsuale dell'imputato (fornitura dell'abitazione come deposito, attività di pesatura e confezionamento, due acquisti accertati) ed ha escluso l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) e della derubricazione per 'lieve entità' (art.73, comma 5 T.U. stupefacenti) per la sistematicità, la quantità, il principio attivo, il numero di dosi, il prezzo e l'organizzazione dell'attività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.. Si segnala che in sede di merito l'imputato era stato assolto da parte della contestazione relativa alla cocaina (parte del capo l).

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mera reiterazione in cassazione di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza un confronto specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata, espone il ricorso a dichiarazione di inammissibilità.
  • Per contestare con successo l'apprezzamento probatorio (intercettazioni, video, sequestri) è necessario indicare puntualmente i vizi di valutazione e confrontare le singole deduzioni difensive con i passaggi argomentativi posti a fondamento della decisione di merito.
  • La prova della responsabilità in concorso può essere fondata su un quadro combinato di elementi (intercettazioni, immagini, sequestri, riscontri materiali): il collegamento logico tra questi elementi, anche se uno dei riscontri è successivo ai fatti, può essere ritenuto valido se dimostra la continuità o la corrispondenza della condotta.
  • L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede un ruolo davvero marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento: una funzione di custodia, confezionamento o frequente messa a disposizione di locali difficilmente si qualifica come 'minima'.
  • La 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti si valuta unitariamente; non basta considerare solo una singola cessione di modica quantità se essa rientra in un quadro di attività ripetuta, organizzata e idonea a diffondere sostanza stupefacente.
  • L'utilizzo di sequestri successivi come elemento di riscontro è ammissibile se collegato logicamente agli elementi già acquisiti e se contribuisce a chiarire natura, quantità o modalità dell'attività illecita.
  • Ricorsi che non assolvono la funzione tipica del sindacato di cassazione (individuare e spiegare il vizio di diritto o di motivazione) sono a rischio di inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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