Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso del Procuratore generale è stato accolto. La Corte di legittimità ha ritenuto che la decisione impugnata mancasse di adeguata base probatoria e di motivazione, ha censurato la valutazione giuridica secondo cui la buona fede degli imputati comportava l'insussistenza del reato e ha annullato la sentenza della Corte d'appello rimettendo il processo a quel giudice per un supplemento di motivazione e nuova valutazione della prova.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati erano stati assolti in appello dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) perché ritenuti aver agito in buona fede dopo aver inviato alla parte civile Brancato una diffida a liberare l'immobile e, non avendo ottenuto risposta, aver rotto e sostituito la serratura per rientrarne in possesso. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che la buona fede non esclude il dolo per il reato contestato e che la Corte d'appello ha errato nel valorizzare la diffida (termine di soli tre giorni, strumento formalmente preordinato all'uso della forza) e nell'omissione o travisamento di prove rilevanti, tra cui dichiarazioni che avrebbero attestato la disponibilità delle chiavi della parte civile.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)
La Corte ha rilevato che la buona fede dell'agente non esclude il dolo e non determina di per sé l'insussistenza del reato: la buona fede è elemento psicologico che distingue questa fattispecie da altre più gravi ma non annulla l'esistenza del reato quando si sostituisce alla tutela pubblica con comportamenti violenti o coattivi.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
La pronuncia di legittimità è usata per ricostruire sistematicamente il ruolo della buona fede: essa qualifica la fattispecie in termini di minore riprovevolezza rispetto ad altri reati violenti, ma non vale ad escludere automaticamente il reato o il dolo.
Massime di principio
- La buona fede nella convinzione di tutelare un proprio diritto non esclude automaticamente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; essa può ridurre la riprovazione ma non annulla il dolo quando si usa la forza al posto dell'intervento dello Stato.
- Una diffida formale (anche raccomandata) con termine breve non è di per sé prova convincente che legittima l'accesso forzoso: il termine assegnato deve essere ragionevole e la mancata risposta può avere molte spiegazioni.
- Se vi sono elementi che attestano la disponibilità dell'immobile o delle chiavi da parte della controparte, l'accesso forzoso è difficilmente giustificabile; la via giudiziaria resta il mezzo corretto per far valere diritti controversi.
- Il giudice di merito deve motivare compiutamente ogni valutazione probatoria: l'omissione o il travisamento di dichiarazioni decisive impone integrazione di motivazione e può determinare annullamento e rinvio.
- In casi simili è prudente, prima di compiere atti di forza (es. sostituzione serrature), ricorrere agli strumenti di tutela pubblica (richiesta di rilascio giudiziario, intervento delle forze dell'ordine) per evitare profili di responsabilità penale.
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