Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, dalla Corte d'appello di Roma, della condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina/crack (33,02 g, suddivisa in 57 involucri, idonea a circa 106 dosi). Il ricorrente proponeva quattro motivi: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), contestando motivazione apparente e assenza di valutazione individualizzante; (2) vizio nella dosimetria della pena e nel diniego delle attenuanti generiche e nel mancato fissare la pena al minimo edittale, poiché il diniego sarebbe stato fondato su condotta successiva ai fatti (un arresto successivo) e priva di rilevanza ai fini di valutare la personalità dell'imputato; (3) errore nel negare il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.), in quanto correlato alle stesse argomentazioni ritenute illegittime; (4) carenza motivazionale e violazione delle norme sulla confisca (art. 240-bis c.p. e art. 85-bis d.P.R. 309/90) rispetto alla somma di 280 euro sequestrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, per la parte restante, manifestamente infondato, confermando la sentenza impugnata. In particolare: il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stato ritenuto motivato in modo non apparente, essendo fondato su elementi oggettivi quali modalità del fatto, tipologia e quantitativo di droga e la sua idoneità a confezionare numerose dosi; il rigetto delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono stati ritenuti insuscettibili di sindacato in cassazione in quanto questioni di merito, motivate anche con riferimento alla condotta successiva (arresto in flagranza) che, ai sensi dell'art. 133 c.p., costituisce indice rilevante; il diniego della non menzione è stato ritenuto conforme ai criteri discretivi previsti dagli artt. 133 e 175 c.p.; la confisca della somma di 280 euro è stata confermata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (stato di disoccupazione, assenza di redditi leciti, banconote di piccolo taglio, frazionamento della droga). Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, l'imputato è stato condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Fattispecie di illecito relativa alla detenzione di droga a fini di spaccio; i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie in relazione al quantitativo, al frazionamento e agli elementi di contesto
codice penale, art. 131-bis
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità quando almeno uno dei criteri previsti è valutato negativamente; non è necessario che tutti i criteri siano negativi per escludere il beneficio
codice penale, art. 133, comma 2
"condotta contemporanea o precedente al reato"
L'art.133 c.p. contempla tra gli indici per la valutazione della personalità anche la condotta contemporanea o susseguente al reato; la Corte territoriale ha legittimamente considerato un arresto successivo come elemento rilevante per la dosimetria e per escludere attenuanti
codice penale, art. 62-bis
La valutazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo; il giudice di merito non è obbligato a rispondere a ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente indicare gli elementi ostativi di prevalente rilievo
codice penale, art. 175
Il beneficio della non menzione è discrezionale e si fonda sulla valutazione delle circostanze di cui all'art.133; il diniego può essere motivato in modo sintetico purché coerente con i criteri di valutazione
codice penale, art. 240-bis
La confisca 'allargata' richiede convincimento, fondato su elementi indiziari, che il denaro sia provento o pertinenza di attività illecite; la Corte ha ritenuto sussistenti tali indizi
d.P.R. 309/1990, art. 85-bis
Norma connessa alle misure patrimoniali nel reato di stupefacenti; impiegata nell'argomentazione a sostegno della confisca
legge 103/2017, art. 1, comma 64
Consentita la maggiorazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di €3.000
codice di procedura penale, art. 616
Riferimento normativo richiamato in relazione alla possibilità di aumentare le sanzioni pecuniarie a seguito dell'inammissibilità del ricorso, in combinato con la legge 103/2017
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis c.p. può essere esclusa se anche uno solo dei criteri richiesti è valutato negativamente: quantità, modalità e offensività concreta possono essere decisivi anche se l'imputato è incensurato
- In sede di dosimetria e riconoscimento delle attenuanti il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità; circostanze successive al reato (es. nuovo arresto) possono essere considerate ai sensi dell'art.133 c.p. come indice della personalità e della capacità a delinquere
- Il beneficio della non menzione (art.175 c.p.) è rimesso a valutazione discrezionale del giudice che si ispira ai criteri dell'art.133; il diniego può essere motivato in modo sintetico purché coerente
- La confisca di somme di denaro richiede un convincimento motivato che il denaro sia provento o pertinenza dell'attività delittuosa; elementi indiziari (fra cui stato economico, frazionamento in banconote di piccolo taglio, contestuale detenzione di stupefacente suddiviso in dosi) possono legittimare la confisca
- Il ricorso per cassazione è limitato al sindacato di legittimità; le censure che mirino a rivalutare il materiale probatorio o a ottenere una diversa valutazione di merito sono, di regola, inammissibili o manifestamente infondate
- Per preservare l'impugnabilità in Cassazione è importante che in sede d'appello siano dedotte e motivatamente sviluppate le questioni di fatto e di diritto; questioni non trattate in appello rischiano di essere ritenute inammissibili in Cassazione
- Nel caso di sentenze 'doppia conforme' (primo grado e appello che si richiamano vicendevolmente), la Corte di legittimità valuta l'apparato argomentativo unitariamente e difficilmente supera le valutazioni dei giudici di merito
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