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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90. Sono stati sollevati quattro motivi: (1) nullità assoluta del decreto di fissazione dell'udienza in appello per omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f) c.p.p. (avvertimento su possibili sanzioni e misure, anche di confisca); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione della sostanza come destinata allo spaccio invece che ad uso personale (contestazione di inversione dell'onere della prova); (3) errore nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e delle attenuanti generiche; (4) illegittimità della confisca della somma di denaro sequestrata (300 euro), con la censura che la confisca sarebbe stata disposta senza accertare il nesso eziologico e la sproporzione rispetto al reddito e che la disciplina dell'art. 85-bis e delle confische speciali era stata travisata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. I primi tre motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati: (1) la mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 429 c.p.p. configura, al più, una nullità di carattere generale a regime intermedio che, se non eccepita tempestivamente nel grado di appello, è sanata; la difesa non ha allegato un pregiudizio concreto derivante dall'omissione; (2) la valutazione della destinazione allo spaccio è questione di fatto e le sentenze di merito, in "doppia conforme", hanno adeguatamente motivato sugli indici oggettivi e soggettivi (confezionamento in dosi, banconote di piccolo taglio, tentativo di disfarsi della droga, zona nota per spaccio); (3) l'esclusione dell'art. 131-bis e delle attenuanti generiche è fondata sulla motivazione circa la professionalità del comportamento e i precedenti dell'imputato. Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha annullato limitatamente alla statuizione di confisca, ritenendo la motivazione della Corte di Appello generica (si è limitata ad affermare la sproporzione senza accertare la capacità reddituale dell'imputato). Perciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma affinché venga verificato se la somma sequestrata fosse sproporzionata rispetto al reddito del condannato e se sussistano i presupposti per la confisca ex art. 85-bis D.P.R. 309/1990 con rinvio alla disciplina dell'art. 240-bis c.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 5; art. 85-bis

    L'art. 73, comma 5 riguarda la fattispecie per la quale è stata condannata la persona; l'art. 85-bis richiama la confisca "per sproporzione" con rinvio all'art. 240-bis c.p. La Corte ha ricordato che le modifiche normative successive possono estendere la possibilità di confisca ma va verificato il regime temporale di applicazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 429, comma 1, lett. f); art. 429, comma 2; art. 601, comma 6; art. 606, comma 1, lett. c)

    L'art. 429 lett. f) impone l'avvertimento nell'atto di citazione; la Corte ha ritenuto che la sua mancanza costituisca una nullità di regime intermedio, quindi eccepibile tempestivamente; l'art. 601, comma 6 è richiamato in tema di regolazione del giudizio in appello; l'art. 606 individua i motivi di ricorso in cassazione.

  • Codice penale

    art. 240; art. 240-bis; art. 236; art. 200; art. 131-bis; art. 133

    Art. 240 e 240-bis disciplinano tipologie di confisca: la "confisca per sproporzione" (art. 240-bis) ha presupposti distinti dalla confisca ordinaria; art. 236 rinvia alle norme sulle misure di sicurezza patrimoniali e art. 200 stabilisce il principio che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione; art. 131-bis e 133 regolano la causa di non punibilità per tenue entità e i criteri di comparazione per le attenuanti.

  • D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

    art. 4, comma 1, lett. b) (modifica art. 429 c.p.p.)

    Ha introdotto l'avvertimento nell'art. 429 lett. f). La Corte ha osservato che la modifica era vigente al momento dell'emissione del decreto impugnato, ma la relativa nullità è di regime intermedio e va eccepita tempestivamente.

  • D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159)

    Ha modificato l'art. 85-bis DPR 309/90 estendendo l'ambito di applicazione della confisca per sproporzione anche alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5. La Corte ha valutato il regime temporale di applicazione ( applicazione alla decisione di primo grado se la norma era in vigore ).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 20062 del 6/2/2025; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019; altre pronunce citate nel testo

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati: la nozione di "doppia conforme" per il controllo di legittimità; la necessità di un interesse concreto per eccepire nullità processuali; i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto; i criteri per la confisca per sproporzione.

Massime di principio

  • L'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f) c.p.p. è, secondo la giurisprudenza, una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente nei termini processuali: se non viene sollevata in appello è considerata sanata.
  • In cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto (es. destinazione della droga allo spaccio, riconoscimento delle attenuanti, applicabilità di art. 131-bis) è molto limitato quando le decisioni di primo e secondo grado costituiscono una "doppia conforme" ben motivata; il giudice di legittimità non rifa la prova ma verifica la logicità e la coerenza della motivazione.
  • La confisca cd. "per sproporzione" (art. 240-bis c.p.) può essere applicata anche per reati di droga di lieve entità se la norma che la prevede era in vigore al momento dell'applicazione (decisione di primo grado): tuttavia il giudice deve motivare con specificità la sproporzione rispetto al reddito del condannato, valutando concretamente la capacità reddituale e l'eventuale mancanza di giustificazione della provenienza dei beni.
  • Quando la motivazione in merito alla confisca è generica (es.: semplice affermazione di "sproporzione" senza indicazione di criteri e dati reddituali), la Cassazione annulla limitatamente alla confisca e rinvia per un nuovo esame, senza toccare il resto della sentenza se le altre parti risultano adeguatamente motivate.
  • Chi impugna in cassazione per nullità processuale deve indicare e provare l'interesse concreto e attuale derivante dall'asserita nullità (non è sufficiente lamentare un pregiudizio astratto).

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