Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. D'ANDREA deduceva violazione del giusto processo e dell'art. 129 c.p.p. e censurava un trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto al minor quantitativo trasportato nell'unico episodio a lui ascritto, sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere. PERRELLA lamentava illegittimo rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, errata qualificazione giuridica di alcuni capi (b, i, j, k, l), applicazione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la rinuncia, in sede d'appello, ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità penale ha reso inammissibili censure che si limitavano a generiche evocazioni dell'art. 129 c.p.p. o del principio del giusto processo senza un confronto specifico con la motivazione della Corte territoriale. Analogamente, i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti generici e non confrontati con la motivazione che valorava il certificato penale, la non occasionalità dell'attività di narcotraffico, i precedenti specifici, l'interregionalità dell'attività illecita e il breve arco temporale dall'ultimo arresto. Pertanto le condanne confermate in appello restano, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale che integra i reati di traffico e detenzione di stupefacenti per i quali i ricorrenti sono stati condannati; la Corte territoriale ha applicato la norma per qualificare i fatti addebitati.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Il comma 5 è stato richiamato nel procedimento per delimitare alcune posizioni processuali: per taluni capi riguardanti PERRELLA è stato riconosciuto che era intervenuta prescrizione con conseguente non doversi procedere, grazie al riconoscimento del comma 5.
cod. proc. pen., art. 129, comma 1
Richiamato dal ricorrente come parametro di corretto svolgimento del processo (e del diritto di difesa/contraddittorio), la Corte di legittimità ha ritenuto che le censure basate su generiche evocazioni di tale principio siano inammissibili se non confrontate puntualmente con la motivazione della Corte territoriale.
Massime di principio
- La rinuncia, in sede d'appello, a motivi relativi all'affermazione di responsabilità rende inammissibili censure in cassazione che si appoggino su quei punti senza un concreto e specifico confronto con la motivazione della corte territoriale.
- Il ricorso in cassazione fondato su argomentazioni generiche (evocazione di principi costituzionali o normativi senza specifico esame della motivazione implicata) è probabilmente dichiarato inammissibile.
- Per contestare il trattamento sanzionatorio è necessario un confronto puntuale con gli elementi valutati dal giudice di merito (certificato penale, precedenti, modalità e durata dell'attività illecita, interregionalità): semplici confronti comparativi con la posizione di altri coimputati non sono sufficienti.
- La Corte dà grande rilievo alla documentazione che attesta la non occasionalità dell'attività delittuosa (precedenti, certificato penale, breve intervallo temporale dall'ultimo arresto) nella valutazione delle attenuanti e nell'esclusione del loro prevalere.
- Se il ricorso è inammissibile la Cassazione può condannare i ricorrenti alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
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