Cassazione Penale, Sentenza n. 15145/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per plurimi reati: 1) nullità per rifiuto del Tribunale di rinviare l'udienza nonostante certificato medico dell'imputato e richiesta di rinvio del difensore; 2) contestazione della responsabilità per il reato di resistenza/oltraggio a pubblico ufficiale (capo 1), sostenendo che l'imputato aveva ottemperato all'intimazione di scendere dal veicolo e non aveva volontà specifica di opporsi; 3) contestazione dell'illegittimo porto di armi (capo 3) asserendo che il veicolo in cui erano state trovate le armi apparteneva ad altra persona e veniva usato anche da terzi; 4) censura circa la condanna per guida in violazione di misura di prevenzione (capo 5), deducendo che la misura di sorveglianza speciale era già cessata al momento del fatto e quindi non poteva integrarsi la fattispecie contestata ex art. 73 d.lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi tre motivi: il rinvio era stato già concesso originariamente e poi l'imputato ha trasmesso una rinuncia a comparire, pertanto il rigetto della richiesta di rinvio del difensore è corretto; la valutazione sulla responsabilità per resistenza a P.U. è stata ritenuta congrua e aderente alle risultanze (minacce ai carabinieri, consegna della chiave al passeggero e istigazione a reazioni violente), e l'attribuzione del porto d'armi è supportata dalla circostanza che le armi erano occultate tra seduta e schienale del sedile del guidatore dove l'imputato si era seduto. Il quarto motivo è stato invece accolto: la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) era cessata prima del fatto, quindi non poteva operare la fattispecie prevista dall'art. 73 d.lgs. 159/2011; la condanna in relazione a tale norma è stata annullata senza rinvio e la pena è stata rideterminata, detraendo due mesi relativi al porto illecito di armi, nella misura complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 73)
La Corte ha interpretato che la fattispecie punibile prevista dall'art. 73, collegata alla guida da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, non può operare se la misura di prevenzione non è più in vigore: non è ammissibile una responsabilità fondata sulla misura quando questa è cessata, pena l'estensione indebita della responsabilità dell'individuo non più pericoloso ai fini della sicurezza pubblica.
codice penale (art. 110 e art. 337)
Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale/oltraggio): la Corte ha ritenuto fondati gli elementi di responsabilità riferibili all'imputato per aver minacciato i carabinieri, istigato il passeggero e posto in atto condotte idonee a ostacolare l'azione di pubblici ufficiali, anche se alcune condotte si svolsero parzialmente all'esterno del veicolo.
codice penale (art. 635, comma primo; art. 61 n.2; art. 10; art. 11-quater; art. 707)
Norme menzionate nella motivazione della Corte d'appello relative ad aggravanti, circostanze e specifiche imputazioni; la Corte di cassazione ha ritenuto che le valutazioni svolte sui punti di fatto con riferimento a tali norme non siano affette da manifesta illogicità da parte del giudice di merito.
legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 4)
Norma relativa alle armi, richiamata in relazione al capo per il porto e detenzione di armi: la Corte ha ritenuto provata la disponibilità/consapevolezza delle armi da parte dell'imputato tenuto conto della loro occultazione sul sedile dove l'imputato si era seduto.
Corte di cassazione, Sez. 1, n. 44259 del 19/11/2024 (Rv. 287152)
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che non integra reato la guida in violazione di provvedimenti connessi a misure di prevenzione quando tali misure non sono più in vigore.
Corte costituzionale, sentenza n. 211 del 2022
Richiamata a supporto del principio che non si può estendere la responsabilità penale per effetto di una misura di prevenzione ormai cessata, per evitare responsabilità ingiustificate di soggetti non più pericolosi.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio dell'udienza per motivi di salute può essere rigettata se l'imputato, dopo aver ottenuto un primo rinvio, trasmette una rinuncia a comparire; è fondamentale verificare le date e i contenuti dei certificati medici e delle successive comunicazioni dell'imputato.
- Minacce, istigazione di terzi e comportamenti finalizzati a ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali possono integrare responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione anche se parte della condotta si svolge all'esterno del veicolo o tramite terzi.
- La disponibilità o la conoscenza di armi occultate nel veicolo può essere dedotta anche quando il veicolo non è di proprietà dell'imputato, se sussistono elementi che rendono credibile la sua consapevolezza (es. seduta sul posto in cui le armi erano occultate).
- Le fattispecie penali collegate all'esistenza di misure di prevenzione operano solo mentre la misura è effettivamente in vigore; se la misura è cessata anteriormente al fatto, non può essere contestata la corrispondente norma sanzionatoria basata su quella misura.
- Se la Corte di cassazione annulla senza rinvio una parte della condanna, il giudice del merito provvede alla rideterminazione della pena complessiva tenendo conto delle parti annullate e delle eventuali detrazioni già applicate.
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