Sentenza del 26/04/2022 n. 12997 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso IVA per complessivi Euro 3.727.529,35 relativi alle annualità 1999-2006, dovuta a fatturazione e versamento dell'IVA ritenuta non dovuta. Questioni giuridiche principali: decorrenza del termine biennale di decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso (D.Lgs. n.546/1992, art.21, comma 2) e se la sentenza della Corte di giustizia C‑35/05 (Reemtsma) o successive pronunce possano fissare un dies a quo anteriore o diverso dal giorno del versamento; incidenza del principio di neutralità dell'IVA e della buona fede del prestatore; termini e modalità di registrazione della nota di variazione (D.P.R. n.633/1972, art.26, comma 3). Vi sono inoltre questioni processuali (notifica dell'appello, sopravvenuta carenza di interesse per rimborsi successivamente erogati, deduzioni nuove in cassazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e l'incidente adesivo di Reemtsma per le annualità 1999, 2000, 2001 e 2003 per sopravvenuta carenza di interesse (l'Agenzia ha successivamente provveduto a rimborsare tali posizioni), e ha rigettato tutti i restanti ricorsi incidentali e principali relativi alle residue annualità. In sostanza la Corte ha confermato il principio che il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal giorno del pagamento dell'imposta e non dalla data di pubblicazione della sentenza comunitaria; ha respinto le censure delle società circa l'effetto della sentenza C-35/05 come dies a quo differente e ha ritenuto irrilevanti, ai fini della decadenza, la buona fede o il fatto di fatturazione erronea. Le spese di cassazione sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Il termine biennale di decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso decorre dal giorno del pagamento dell'imposta; impedimenti di fatto o l'esistenza di pronunce comunitarie non dichiaranti l'illegittimità della norma non sospendono tale decorrenza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3
Richiamata come regola sulla territorialità dell'IVA (imponibilità nel Paese del prestatore) applicata alla fattispecie di partenza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3
Richiamato dall'Amministrazione in relazione al termine per la registrazione della nota di variazione; la Corte ha però deciso la controversia principalmente in base al termine di decadenza ex D.Lgs. 546/1992.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Menzionato in motivi delle parti ma la Corte ha chiarito che, nell'accertamento della tardività, ha fatto applicazione della regola iuris del D.Lgs. n. 546/1992 art.21, comma 2, e non del citato art.38.
Principio che la prescrizione (e per analogia la decadenza) decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha seguito la lettura secondo cui la "possibilità legale" di agire coincide con il versamento dell'imposta, e non è sospesa da mere difficoltà o impedimenti di fatto.
Sentenza Corte di Giustizia C‑35/05 (Reemtsma)
Interpretata come decisione sull'impossibilità per il destinatario di chiedere il rimborso IVA ai sensi di talune direttive e sulla compatibilità di una disciplina che riserva al prestatore l'azione di rimborso; non ha creato un nuovo dies a quo che sospendesse o riavviasse il termine di decadenza per il prestatore.
Cass. sez. un., n. 13676 del 2014
Richiamata per il principio secondo cui mere difficoltà di fatto o impedimenti pratici non incidono sulla decorrenza della prescrizione/decadenza; principio applicato dalla Corte nel ritenere non sospeso il termine biennale.
Cassazione n. 2808 del 2008
Pronuncia che aveva recepito le statuizioni della sentenza comunitaria Reemtsma; richiamata nel quadro fattuale e giurisprudenziale della controversia.
Massime di principio
- Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso dell'IVA (D.Lgs. n.546/1992, art.21, comma 2) decorre dal giorno del versamento dell'imposta e non dall'evento di una successiva pronuncia della Corte di giustizia, salvo che la disciplina nazionale sia stata dichiarata formalmente incompatibile e ciò crei effetti che la legge riconosca come idonei a sospendere o riavviare i termini.
- La mera impossibilità fattuale, le difficoltà pratiche o la circostanza che il destinatario non possa ottenere il rimborso non sospendono né interrompono la decorrenza del termine di decadenza del prestatore; la giurisprudenza di legittimità distingue tra impossibilità di fatto (non sospensiva) e ostacoli giuridici rilevanti ai sensi di legge.
- La decisione della Corte di giustizia che interpreta la normativa comunitaria (anche se favorevole a una parte) non equivale automaticamente a creare un nuovo dies a quo per i termini di decadenza in assenza di una dichiarazione di illegittimità della norma nazionale che renda impossibile l'esercizio del diritto prima del pronunciamento.
- La buona fede del contribuente o l'erronea fatturazione non incidono sulla decorrenza dei termini di decadenza per il rimborso IVA; tali circostanze possono essere rilevanti sul piano civilistico (ripetizione dell'indebito) ma non per interrompere la decadenza tributaria salvo previsione normativa.
- Se, nel corso del giudizio, l'Amministrazione provvede al rimborso richiesto, si determina la sopravvenuta carenza di interesse e le impugnazioni relative a quelle annualità diventano inammissibili; in sede di cassazione è necessario rispettare i limiti di autosufficienza e non introdurre novità non dedotte in primo grado.
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