Sentenza del 26/04/2022 n. 1356 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IVA per cassa - Presupposti - Onere probatorio - Grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contendere riguarda l'applicazione del regime "IVA per cassa" (cash accounting). L'Agenzia delle Entrate ha contestato che il contribuente non avesse rispettato i requisiti di legge per aderire al regime e per detrarre l'IVA al momento del pagamento, richiedendo la riforma della sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il contribuente. Il Collegio ha esaminato l'onere della prova, rilevando che spetta al contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per il cash accounting (volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 2 milioni di euro e cessioni/prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA). Il contribuente ha prodotto documentazione idonea (fatture annotate con "IVA per cassa" e richiamo all'art. 32-bis D.L. 22/6/2012, n.83, e documentazione sul volume d'affari e sulla natura dei committenti), e non è risultata prova di procedure concorsuali a carico dei cessionari nel periodo di differimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza n. 2137/2021 della CTP di Cosenza. Il Collegio ha ritenuto che il contribuente avesse assolto l'onere della prova circa i requisiti per il regime "IVA per cassa", riconoscendo la regolarità formale della documentazione prodotta e il diritto alla detrazione dell'IVA nel momento del pagamento. Nessuna condanna alle spese ("nulla per le spese").
Norme richiamate
articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Disciplina il regime opzionale dell'IVA per cassa; la Corte ha ritenuto che, se sussistono i requisiti previsti (volumi e operazioni verso soggetti passivi), il contribuente può detrarre l'IVA al momento dell'effettivo pagamento e tale diritto è valido se documentato.
Richiama i requisiti delle presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza): quando l'amministrazione fiscale usa presunzioni semplici occorre che siano adeguatamente motivate secondo questi criteri.
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
Indica ipotesi particolari in cui l'amministrazione può procedere senza la medesima esigenza probatoria; la decisione ricorda l'eccezione ma conferma che, in generale, per le presunzioni semplici l'AE deve rispettare i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Norma emergenziale che ha consentito lo svolgimento delle udienze da remoto; citata solo in relazione alla modalità di trattazione dell'udienza.
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'esistenza dei requisiti per il regime IVA per cassa grava sul contribuente: deve dimostrare il volume d'affari dell'anno precedente (≤ €2 milioni) e che le operazioni siano verso soggetti passivi IVA.
- Documentazione formale (fatture annotate con "IVA per cassa" e richiamo normativo, documenti contabili che attestino i volumi e la qualità dei clienti) è importante e può risultare sufficiente per dimostrare il diritto al regime.
- Se il periodo di differimento previsto dal regime decorre senza che il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali, l'imposta si considera esigibile e detraibile nell'anno dell'effettuazione dell'operazione.
- Se l'Amministrazione fiscale contesta l'applicazione del regime, deve fornire prove che i requisiti non sono stati rispettati o che sussistono fatti impeditivi (es. insolvenza del cessionario nel periodo di differimento); semplici affermazioni non supportate da elementi probatori possono non essere sufficienti.
- La correttezza formale della documentazione (annotazioni in fattura, richiamo alla norma) facilita la difesa del contribuente; l'assenza di costituzione dell'appellato non impedisce il giudizio sulla base degli atti prodotti.
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