Sentenza del 26/04/2022 n. 12993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito relativa ad avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e accessori riferiti al 2004. La principale contestazione riguardava l'indeducibilità di costi per carburante per Euro 1.178.401,00 (con IVA indetraibile per Euro 235.680,21) ritenuti non inerenti all'attività aziendale, sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta su un CD Rom intitolato "Gasolio 2002/2003/2004". Altri profili contestati includevano deducibilità di costi di manutenzione su automezzi di terzi, premi assicurativi (Euro 25.189,56), costi per attrezzatura minuta, risarcimenti danni, e la censura circa presunte carenze motivazionali e vizi di ammissione/prova (mancata allegazione del p.v.c., valore probatorio del CD, violazioni normative procedurali).
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso (tutti i nove motivi), ritenendoli inammissibili o infondati. La Corte ha rilevato plurime violazioni formali dei motivi (mescolanza di paradigmi, mancanza di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.) e ha confermato che la valutazione della documentazione extracontabile (la cosiddetta "contabilità in nero" rinvenuta nel CD) era questione di merito riservata al giudice d'appello, il quale aveva adeguatamente motivato l'accertamento di indeducibilità dei costi per carburante per mancanza di inerente. Sono state respinte le doglianze sulla mancata allegazione del p.v.c. perché il p.v.c. era stato notificato e quindi conosciuto; respinte anche le censure relative a contratti di noleggio/assicurazioni e ai costi per arredi, in quanto questioni di fatto. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite per Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato in relazione alla tecnica di impugnazione e alla motivazione della sentenza di merito; la Corte osserva che i motivi di cassazione devono rispettare regole di specificità procedurale.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato dai motivi di ricorso; la Corte segnala difetti di motivazione o carenza di specificità nei motivi proposti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norme che individuano i mezzi di impugnazione per cassazione; la Corte ha ritenuto che molte censure mescolassero tali paradigmi e fossero pertanto inammissibili.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 4
Richiamato per il principio di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per cassazione; motivi vaghi o compositi sono inammissibili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
La "contabilità in nero" e la documentazione extracontabile possono costituire prova indiziaria qualificata (requisiti di gravità, precisione e concordanza) ai fini dell'accertamento fiscale; onere di prova contraria grava sul contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Norma IVA richiamata nei motivi sulla detraibilità; la Corte ha ritenuto che la questione sulla detraibilità connessa ai costi contestati fosse questione di merito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato rispetto alle regole probatorie e agli effetti ai fini IVA; la Corte ha confermato l'ammissibilità probatoria della documentazione extracontabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, n. 2
Norma sulla tenuta e conservazione delle scritture/fatture richiamata nei profili contestati; la Corte ha ritenuto le questioni di merito non sindacabili in cassazione.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, comma 5
Richiamato in relazione al principio di inerente per la deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto che l'inerenza dei costi fosse stata valutata correttamente dal giudice di merito.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 95, comma 2
Richiamato in ordine ai fringe benefits e alla non deducibilità di certe spese rese a vantaggio di dipendenti; la Corte ha ritenuto questione di fatto già adeguatamente valutata.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiamato dalla ricorrente per lamentare mancata allegazione del p.v.c.; la Corte ha constatato che il p.v.c. era stato notificato e quindi conosciuto, rendendo ininfluente una sua successiva allegazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato dalle doglianze sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse fornito motivazione congrua e priva di vizi logici sui punti decisivi.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Citato a proposito della rimessione per revocazione in caso di errore su fatto incontrovertibile: la Corte ricorda che alcuni errori di percezione dei fatti non sono rimediabili in cassazione ma con revocazione.
Codice civile, artt. 2709 e ss.
Usati per definire la nozione ampia di scritture contabili che può ricomprendere documenti extracontabili utili alla ricostruzione dei fatti di impresa.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10
Norma invocata dalla società per chiedere sospensione del giudizio; richiamata come fatto processuale relativo a istanza di sospensione del procedimento.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile proveniente dal contribuente ("contabilità in nero", CD Rom, appunti) può costituire prova presuntiva qualificata ai fini fiscali se soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex D.P.R. 600/1973 art. 39; grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
- Le valutazioni circa l'inerenza dei costi (es. carburante, manutenzioni, assicurazioni, spese per foresteria) sono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito: la Cassazione non riesamina la valutazione delle prove se non per vizi di diritto o motivazionali.
- I motivi di cassazione devono essere chiari, specifici e non mescolare diversi paradigmi previsti dall'art. 360 c.p.c.; la mancata osservanza di questa regola comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se il p.v.c. è stato effettivamente notificato e conosciuto dal contribuente, la sua ulteriore allegazione all'avviso di accertamento è superflua e la relativa censura può essere rigettata.
- Errori della percezione dei fatti o contestazioni sull'interpretazione di contratti che implicano valutazioni probatorie sono rimessi al giudice di merito e non costituiscono motivo idoneo per la cassazione.
- In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato alle spese di lite; la Cassazione conferma l'onere delle spese quando il ricorso è infondato o inammissibile.
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