Sentenza del 26/04/2022 n. 1064 - Comm. Trib. Prov. Messina
Accise - avviso di accertamento - delega firma- validità- condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento: non sussisteva invalidità per la sottoscrizione poiché l'atto era sottoscritto dal funzionario delegato appartenente alla terza area funzionale della carriera direttiva, figura ritenuta idonea a sottoscrivere atti di accertamento. Di conseguenza le censure sulla mancata delega non hanno comportato l'illegittimità dell'atto e le pretese dell'amministrazione sono state confermate
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento e delle sanzioni per presunto indebito utilizzo del credito d'imposta sul gasolio; il ricorrente deduceva la nullità/annullabilità dell'atto per difetto di sottoscrizione e/o per carenza della delega a firmare da parte del funzionario
Norme richiamate
Cass. n. 22803/2015
La giurisprudenza di legittimità considera valida la sottoscrizione dell'avviso di accertamento se effettuata da funzionario delegato appartenente alla terza area funzionale della carriera direttiva; l'assenza di una delega formale non incide quando risulta che la firma è apposta da soggetto dotato di competenza funzionale riconosciuta
Massime di principio
- La sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario appartenente alla terza area funzionale della carriera direttiva è, di norma, sufficiente a garantire la validità formale dell'avviso di accertamento
- Una contestazione basata esclusivamente sulla mancata produzione di un atto di delega può essere inefficace se risulta che il firmatario appartiene a una categoria funzionalmente abilitata a sottoscrivere gli atti
- Il contribuente che voglia impugnare per difetto di delega deve provare l'assenza di poteri del sottoscrittore o la carenza sostanziale di attribuzioni; è utile chiedere all'amministrazione l'esibizione del provvedimento di delega
- In casi dubbi è consigliabile verificare: (a) la qualifica e la posizione del firmatario nel ruolo dell'amministrazione, (b) l'esistenza e la portata della delega in quel periodo, (c) la correttezza formale dell'atto in ogni altra parte
- Anche ove si rilevasse un vizio formale di sottoscrizione, va valutato se il vizio sia sostanziale e idoneo a compromettere il diritto di difesa del contribuente; vizi meramente formali non sempre comportano nullità dell'atto
- Per il contribuente è opportuno combinare il controllo formale (firma/delega) con contestazioni di merito sul presunto utilizzo indebito del credito, poiché la sola questione formale potrebbe non essere sufficiente a ottenere l'annullamento dell'accertamento
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