Sentenza del 26/04/2022 n. 516 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento IRPEF, IVA - Rettifica redditi per lavori non eseguiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la mancata dichiarazione di redditi 2013: reddito da lavoro autonomo per Euro 21.702,58 derivante da una nota di credito che aveva stornato fatture emesse (in particolare fattura n.3/2013 per Euro 18.812,00) e un reddito da lavoro dipendente per Euro 163,00. L'Ufficio riteneva che lo storno dei ricavi non fosse idoneo perché privo dei requisiti di certezza e determinabilità ai sensi dell'art.109 TUIR e quindi recuperava a tassazione l'importo, mentre il contribuente produceva documentazione (contratti, relazioni tecniche e ricostruzione della rete contrattuale tra T.R.I. SpA, S.E. Srl e D. Srl) per comprovare la legittimità delle note di credito e la contestazione delle prestazioni rese
La decisione
La Commissione tributaria (d'Appello) ha confermato la decisione di primo grado: le prove documentali (contratto quadro, relazioni tecniche e comunicazioni del committente T.R.I. SpA) giustificano la nota di credito e l'annullamento dell'accertamento per l'importo di circa Euro 21.702,58 relativo al reddito da lavoro autonomo. La parte residuale di Euro 163,00 per lavoro dipendente era risultata non contestata dal contribuente in sede di ricorso e, quindi, rimaneva definitiva nella sua originaria posizione. Le spese di giudizio sono compensate
Norme richiamate
art. 109 TUIR
L'Ufficio aveva sostenuto che lo storno dei ricavi mancava dei requisiti di certezza e determinabilità ex art. 109. La Commissione, invece, ha ritenuto che la documentazione prodotta (contratti, relazioni tecniche e comunicazioni del committente) dimostrasse la concreta contestazione delle prestazioni e dunque la legittimità della rettifica in diminuzione dei ricavi
Massime di principio
- La documentazione che ricostruisce compiutamente la catena contrattuale (contratto principale, subappalti, rapporti fra committenti ed esecutori) può giustificare l'emissione di note di credito e l'annullamento di rettifiche fiscali operate dall'Amministrazione
- Le contestazioni operate dal committente, se adeguatamente documentate (relazioni tecniche, comunicazioni formali), possono soddisfare i requisiti di certezza e determinabilità richiesti per lo storno dei ricavi ai fini IRPEF (art.109 TUIR)
- La documentazione non deve necessariamente provenire dall'immediato destinatario della fattura se il contribuente dimostra la rete contrattuale che lega il committente principale, il subappaltatore e il professionista
- Se una parte dell'accertamento non viene dedotta o contestata dal contribuente nel ricorso, quella parte può ritenersi definitiva e non annullabile per silenzio
- In giudizio tributario, la produzione tempestiva e completa di prove documentali è determinante: senza documentazione adeguata l'Ufficio può legittimamente recuperare a tassazione gli importi stornati
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