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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato raggiunto da custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato, in via cautelare, di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un clan familiare. La misura era stata confermata dal tribunale del riesame, che aveva escluso la possibilità di sostituirla con gli arresti domiciliari. La difesa ha chiesto in cassazione la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo violazione dei criteri di adeguatezza e gradualità e motivazione solo apparente: secondo il ricorrente, la presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, c.p.p. sarebbe comunque relativa e superabile; il tribunale avrebbe dovuto valutare in concreto i nuovi elementi addotti (confessione, pentimento, disponibilità di un domicilio fuori sede, tempo già trascorso in custodia, giovane età, incensuratezza, estraneità al clan) e spiegare perché i domiciliari, anche con controllo elettronico, non fossero sufficienti. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che uno solo dei reati era aggravato dall’art. 416-bis.1 c.p. e che la sua posizione di vittima nel grave episodio avrebbe dovuto incidere sulla valutazione cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, confermando la decisione del tribunale del riesame che aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere. La Corte ha ribadito che, nei procedimenti per reati rientranti nella previsione dell’art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il giudice non deve dimostrare in positivo i pericula libertatis, ma verificare se l’interessato abbia offerto elementi idonei a vincere la presunzione. Nel caso concreto, il tribunale aveva motivato in modo congruo sul fatto che la confessione fosse tardiva e laconica, priva di reali indici di ravvedimento, e anzi contraddetta da intercettazioni che mostravano intenti di vendetta; aveva inoltre spiegato perché il domicilio prospettato non neutralizzasse il rischio di reiterazione e di riallaccio con l’ambiente criminale, anche considerata la disponibilità delle armi e la recente commissione dei fatti. La Corte ha infine escluso che il decorso del tempo in misura cautelare costituisse, da solo, un fatto nuovo sufficiente a imporre la sostituzione della misura.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    individua i motivi di ricorso dedotti, relativi a violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati, superabile con elementi concreti contrari offerti dall’interessato

  • art. 416-bis.1 c.p.

    l’aggravante mafiosa rileva ai fini del regime cautelare speciale e della presunzione relativa di pericolosità

  • art. 51 c.p.p.

    il richiamo alle fattispecie di cui all’art. 416-bis.1 c.p. determina l’operatività del regime cautelare previsto per i procedimenti elencati

  • art. 274 c.p.p.

    l’onere motivazionale del giudice sulle esigenze cautelari si considera rispettato, in difetto di prova contraria dell’interessato, anche con il riferimento alla mancanza di elementi che attenuino la prevenzione

  • art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il decorso del tempo deve essere valutato nell’ordinanza genetica della misura cautelare, non necessariamente nella fase di revoca o sostituzione

  • art. 299 c.p.p.

    in sede di revoca o sostituzione rileva il tempo trascorso dopo l’applicazione o l’esecuzione della misura solo se accompagnato da ulteriori elementi sopravvenuti

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamo agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • In materia cautelare, quando opera una presunzione relativa di esigenze cautelari, il giudice non deve fornire una dimostrazione piena e autonoma del pericolo, ma deve verificare se l’indagato abbia allegato elementi concreti idonei a smentire la presunzione nel caso specifico.
  • La confessione o la collaborazione dell’indagato assumono rilievo favorevole solo se espressive di un effettivo e radicale distacco dal contesto criminale; una confessione tardiva, laconica o percepita come strumentale può essere legittimamente valutata come non significativa ai fini del venir meno delle esigenze cautelari.
  • Ai fini della sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva, il giudice deve valutare in concreto l’adeguatezza del domicilio proposto e la capacità della nuova misura di neutralizzare il pericolo di reiterazione; non è sufficiente una mera disponibilità logistica se permangono collegamenti con l’ambiente criminale e la disponibilità di armi.
  • Il decorso del tempo trascorso in custodia cautelare non costituisce di per sé un fatto nuovo decisivo per la revoca o la sostituzione della misura, se non è accompagnato da ulteriori elementi sopravvenuti idonei a dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, non è consentita una nuova valutazione del merito degli indizi o della pericolosità sociale se il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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