Cassazione Civile, Ordinanza n. 08003/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Una società sosteneva di essere creditrice di una debitrice in forza di un decreto ingiuntivo e proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro un atto pubblico con cui la debitrice aveva costituito in favore della figlia l'usufrutto vitalizio su varie porzioni immobiliari. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente la qualità di creditore, poiché il titolo invocato dalla società risultava travolto da una precedente revocatoria della cessione del credito che fondava la pretesa. La corte d'appello ha confermato il rigetto e ha aggiunto una ulteriore ragione, rilevando che, a seguito di pronuncia della Cassazione intervenuta in altro giudizio, il decreto ingiuntivo era stato revocato e dunque mancava comunque il credito. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 2901 e 2033 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla revocatoria e sulla ripetizione dell'indebito e che l'azione revocatoria tutela anche un credito eventuale, sicché la revoca del decreto ingiuntivo non avrebbe escluso l'accoglimento della domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha innanzitutto respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla procura speciale, ritenendo tempestivamente contestabile solo quando la qualità rappresentativa sia dedotta in modo rituale e osservando che, nel caso concreto, la documentazione prodotta era idonea a dimostrare i poteri rappresentativi degli amministratori. Quanto al motivo di ricorso, la Corte lo ha giudicato inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato specificamente la domanda o eccezione asseritamente non decisa dal giudice d'appello, né riportato puntualmente gli atti processuali rilevanti. Di conseguenza è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'azione revocatoria presuppone la qualità di creditore; la controversia verteva anche sull'eventuale sufficienza di un credito solo eventuale, ma la decisione si è arrestata su una ragione processuale di inammissibilità del motivo.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa di ripetizione dell'indebito, ma la Corte non è entrata nel merito della questione per inammissibilità del motivo.
La denuncia di omessa pronuncia richiede la precisa individuazione della domanda o eccezione non esaminata; altrimenti il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; il rinvio generico o per riassunto non soddisfa il requisito di autosufficienza.
È stato evocato nella contestazione della procura speciale; la Corte ha ritenuto però sufficiente la documentazione notarile e la contestazione tardiva.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale base normativa dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Cass., S.U. n. 20596 del 1/10/2007
Richiamata per il principio secondo cui, quando il potere rappresentativo deriva da atto non soggetto a pubblicità legale, la prova della qualità spetta a chi agisce solo se la contestazione avversaria è tempestiva.
Cass., S.U. n. 20586 dell'11/10/2007
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di poteri rappresentativi desumibili da atto costitutivo o statuto soggetti a pubblicità legale, incombe ai terzi la prova negativa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto soddisfatto l'onere probatorio documentale.
Cass. L, n. 15367 del 4/2014
Richiamata sul contenuto necessario del vizio di omessa pronuncia e sull'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
Cass. 2, n. 28072 del 14/10/2021
Richiamata a conferma del principio di autosufficienza del ricorso quando si deduce error in procedendo ex art. 112 c.p.c.
Cass. 3, n. 16899 del 13/6/2023
Richiamata per ribadire che il giudice di legittimità non può supplire alle carenze di specificazione del ricorrente mediante autonoma ricerca degli atti.
Massime di principio
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico la domanda o eccezione asseritamente trascurata e non trascrive gli atti processuali rilevanti nei loro esatti termini.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza impone l'indicazione puntuale degli atti e dei verbali su cui si fonda il motivo; il giudice di legittimità non deve ricercare autonomamente nel fascicolo ciò che il ricorrente non ha compiutamente riportato.
- Se il potere rappresentativo di una persona giuridica estera deriva da atti non assistiti da pubblicità legale, la contestazione della relativa qualità deve essere tempestiva; in presenza di documentazione notarile e certificazioni societarie idonee, la procura non può essere invalidata per mera contestazione tardiva.
- L'azione revocatoria presuppone la qualità di creditore, ma la discussione sulla sussistenza del credito non può essere efficacemente devoluta in cassazione senza una puntuale individuazione del decisum e delle questioni dedotte nei gradi di merito.
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