Cassazione Civile, Ordinanza n. 25079/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contribuente contro avvisi di accertamento IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2007 e 2008. L'Ufficio aveva contestato come oggettivamente inesistenti le operazioni di fornitura di materiale ferroso fatturate da un fornitore, ritenendo quindi indeducibili i costi e indebitamente detratta l'IVA. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dei principi della Corte di giustizia UE, sostenendo che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può limitarsi a produrre fatture, contabilità formalmente regolare o pagamenti tracciati, perché tali elementi possono essere usati proprio per simulare operazioni fittizie. L'Agenzia ha inoltre dedotto che la CTR aveva valutato solo la diligenza della società acquirente, senza confrontarsi con la decisiva circostanza della natura fittizia del fornitore e del meccanismo fraudolento a monte, comprendente fatture false e trasportatori inesistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni, prova che non può consistere nella sola esibizione delle fatture, nella regolarità formale delle scritture contabili o nella prova di pagamenti con bonifico. In tema di IVA, il diritto alla detrazione richiede anche l'inerenza dell'operazione, che manca in caso di operazioni inesistenti. La CTR è stata censurata perché aveva fondato la decisione su elementi meramente formali e non aveva motivato sulla circostanza centrale della fittizietà della società fornitrice e del sistema fraudolento accertato dalla Guardia di finanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Disciplina il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare l'inesistenza delle operazioni contestate anche tramite presunzioni, poi il contribuente deve dimostrarne l'effettività.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
La prova presuntiva può fondare anche da sola il convincimento del giudice e non è subordinata gerarchicamente alle altre prove.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione IVA non sorge in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti e richiede l'effettività/inerenza dell'operazione.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato quale norma di riferimento per l'accertamento IVA nei casi di fatture relative a operazioni inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Una volta fornita dall'Ufficio la prova, anche indiziaria, dell'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
- La prova del contribuente non può ridursi alla mera esibizione delle fatture, alla regolarità formale della contabilità o alla tracciabilità dei pagamenti, poiché tali elementi non escludono la fittizietà dell'operazione.
- In materia di IVA, la detrazione non può essere riconosciuta quando l'operazione sia oggettivamente inesistente, difettando il necessario nesso di inerenza con l'attività d'impresa.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con le circostanze sostanziali che denotano la fittizietà del fornitore o del meccanismo fraudolento, non potendo limitarsi a valorizzare la sola apparenza documentale.
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